COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. All

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. Allievi Prov. Gir. B

Gara Virgilio/San Lazzaro del 19/04/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. Pol. VIRGILIO; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 datato 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma della disposizione pubblicata sul CU n.34 del 12.03.2009, devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL  entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL in data 29/04/2009 e che il provvedimento disciplinare impugnato è stato pubblicato sul CU n.40 datato 23/04/2009 della delegazione di MANTOVA.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it