COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di:

• Pierpaolo CURTI per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, per aver posto in essere una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario;

• Della società ASD ATHLETIC Sant’ANGELO per violazione dell’art.4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del calciatore CURTI.

All’udienza del 30/04/2009, oltre al Responsabile della Procura Federale, si sono presentati il sig. CURTI e un rappresentante della Società ATHLETIC Sant’ANGELO, munito di delega. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare nella quale ha dato conto delle contestazioni e del materiale probatorio raccolto in atti è stata data la parola ai deferiti. Il sig. CURTI ha ammesso di aver commesso nei confronti di un calciatore avversario un gesto, a suo dire, non violento commesso in un episodio isolato che è terminato con scuse reciproche. Il rappresentante della Procura Federale all’esito dell’istruttoria dibattimentale, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente contestate, con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni:

•  per il sig. CURTI 6 gare di squalifica;

•  per la società ATHLETIC Sant’ANGELO Euro 1000,00 di ammenda

•  i deferiti chiedono l’assoluzione.

La Commissione Disciplinare osserva che la responsabilità del sig. CURTI provata attraverso l’indagine svolta e le ammissioni del CURTI stesso.

La gravità del gesto commesso dal CURTI (gomitata ad un calciatore avversario) merita di essere sanzionata. Ciò consegue la sanzione alla società deferita per responsabilità oggettiva ex art.4 del CGS.

PQM

la Commissione Disciplinare territoriale commina al sig. CURTI Pierpaolo la squalifica di 2 gare e alla società ASD ATHLETIC Sant’ANGELO l’ammenda di Euro 250,00.=

Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.

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