COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Fiorente Bergano Camp
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Fiorente Bergano Camp. Giov.mi Reg. Gir. D
Gara Fiorente Bergamo/Ponte S.P.Isola Calcio del 19/04/2009
C.U. n.41 del CRL datato 30.04.2009
La società FIORENTE BERGAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore KORANKYE Samuel per 3 GARE, lamentando che “il direttore di gara abbia interpretato in modo non precisamente veritiero l’accaduto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il calciatore sanzionato è stato espulso perché “tirava un pugno all’avversario”. Tale comportamento, come descritto nel referto arbitrale, non risulta avere attenuanti, né il ricorso adduce a motivi tali da porre in discussione la decisione del GS che appare congrua. La squalifica è conforme ai criteri adottati da Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.