COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Gandinese Torneo “VI
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Gandinese Torneo “VITALI” Allievi Prov.
Gara Gandinese/Valle Camonica del 13/04/2009
C.U. n.37 della delegazione di BERGAMO datato 23/042009
La società GANDINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea MARCHI per 2 anni, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la reclamante non contesta il fatto che il proprio giocatore abbia colpito al volto l’arbitro, deduce però che, l’atto, pur esecrabile, non avrebbe provocato alcuna conseguenza tanto che il diretto di gara poteva immediatamente riprendere la conduzione della gara.
La Commissione Disciplinare, alla luce dei consueti parametri sanzionatori per l’ipotesi di schiaffo che procura all’arbitro dolore momentanei, ritiene di poter valutare con minor rigore la sanzione e di poter parzialmente accogliere il ricorso, riducendo la squalifica di 1 (un) anno.
Tanto premesso e ritenuto,
RIDUCE
la squalifica del calciatore Andrea MARCHI ad 1 anno e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.