COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Vergherese Camp. 2^

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Pol. Vergherese Camp. 2^ Cat. Gir. L

Gara Vizzola Ticino/Vergherese del 19/04/2009

C.U. n.41 della delegazione di LEGNANO datato 30/04/2009

La società VERGHERESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, ha inflitto alla stessa l’ammenda di Euro 150,00, ha squalificato il calciatore dario PELLIZZARI per una ulteriore gara e ha inibito il dirigente accompagnatore Maurizio RIGON a tutto il 16.06.2009. La VERGHERESE lamenta che il GS avrebbe errato nel considerare la posizione irregolare del PELLIZZARI nella gara del 19.04.2009. Secondo la reclamante, infatti, il PELLIZZARI avrebbe scontato le due gare di squalifica nelle partite del 05.04.2009 e dell’11.04.2009 e che, pertanto, nella gara del 19.04.2009 avrebbe avuto titolo per partecipare.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva: che il PELLIZZARI non veniva espulso dal terreno di gioco nella gara del 02.04.2009, ma veniva sanzionato con 2 gare di squalifica per comportamento non regolamentare tenuto mentre si recava negli spogliatoi nei confronti dell’arbitro. La sanzione veniva regolarmente pubblicata sul CU n.38 del 09.04.2009. Detto ciò ai sensi dell’art.22 n.2 del CGS, le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del CU, salvo che ci sia espulsione nel corso di una gara ufficiale.

Pertanto, la presenza del calciatore PELLIZZARO nella gara del 19.04.2009 è da considerarsi irregolare e la decisione assunta dal GS deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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