COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del sig. CASILE Umbe

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo in proprio del sig. CASILE Umberto Camp. 3^ Cat.

Gara Calcio Crema/Pieranica del 26/04/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dal sig. CASILE Umberto; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL  entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL in data 07.05.2009 e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul CU n.35 del CRL datato 30/04/2009 della delegazione di CREMONA.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

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