COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Moglia Calcio Camp. Juni

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società FC Moglia Calcio Camp. Juniores Provinciale Gir. M

Gara Moglia/Bagnolosangiacomo del 18/04/2009

C.U. n.40 della delegazione di MANTOVA datato 23/04/2009

La società MOGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Cristian BELTRAMI sino al 31/12/2009, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessiva rispetto alla condotta tenuta dal predetto calciatore nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale è riportato che il BELTRAMI, dopo essere stato ammonito per la seconda volta, ha rivolto nei confronti del direttore di gara frasi ingiuriose, giungendo a colpirlo in volto con la propria maglia. Nel medesimo referto è, inoltre, precisato che il BELTRAMI, anche dopo essere uscito dal terreno di gioco, ha nuovamente insultato l’arbitro dapprima ai margini del campo e, successivamente, al termine della gara, avanti allo spogliatoio. Ciò premesso, la CD ritiene che il comportamento sopra descritto, seppur assolutamente censurabile e gravemente scorretto, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Cristian BELTRAMI a tutto il 31/10/2009 si dispone l’accredito della relativa tassa.

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