COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AC GAZZADASCHIANNO Camp. III^ Cat.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo AC GAZZADASCHIANNO Camp. III^ Cat. Gir. A
Gara AC GAZZADASCHIANNO/POL ATLAS S. FERMO del 19/04/2009
avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato di VARESE del CRL (C.U. n.37 del 23.04.2009) che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla POL ATLAS S. FERMO e contestualmente ha comminato d’ufficio, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla AC GAZZADASCHIANNO, lamentando che la decisione del GS è errata in quanto la società reclamante durante la gara ha rispettato la normativa in merito all’impiego dei giovani calciatori.
Infatti, a dire della società reclamante, l’arbitro, nel proprio rapporto ha commesso un errore nel riportare le sostituzioni dei calciatori e precisamente ha indicato che al 18° minuto del secondo tempo è stato sostituito il n.9 della AC GAZZADASCHIANNO con il n.15 (classe 1973), anziché indicare che al 15° del secondo tempo è entrato il n.18 (classe 1985) al posto del n.9.
Secondo la società reclamante l’arbitro avrebbe confuso il numero dei minuti con il numero del calciatore che è entrato in campo.
Pertanto la società reclamante chiede che venga ripristinato il risultato ottenuto sul campo al termine della gara.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche mediante invio alla squadra avversaria che non ha fatto pervenire le proprie contro deduzioni, osserva:
il reclamo proposto dalla POL ATLAS S. FERMO non è inammissibile, come dichiarato dal GS, in quanto quest’ultima ha inviato la lettera raccomandata alla C GAZZADASCHIANNO nei termini previsti dal Comunicato n.100/a del 27.02.2009.
Infatti la raccomandata è stata spedita dalla POL ATLAS S. FERMO alla AC GAZZADASCHIANNO il 2.04.2009 alle ore 11,27 e precisamente entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara (nel caso di specie disputatasi in data 19.04.2009). Pertanto, ben poteva entrare nel merito dello stesso.
Effettuate tali doverose precisazioni, si rileva che la decisione adottata dal GS nel merito è corretta.
Infatti, l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato che al 18° minuto del secondo tempo è stato sostituito il n.9 della AC GAZZADASCHIANNO con il n.15 (classe1973).
Alla luce di tale precisazione, le deduzioni svolte dalla AC GAZZADASCHIANNO devono essere ritenute mere allegazioni di parte che non trovano alcuna conferma nel rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova.
Pertanto, come ha correttamente affermato il GS nella delibera impugnata, la AC GAZZADASCHIANNO dal 25° del secondo tempo non ha rispettato il disposto di cui all’art.34 bis NOIF e del CU n1 del 19.08.2008 punto 6.1.4 sull’obbligo di impiego dei giovani calciatori.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare in riforma della decisione impugnata,
DICHIARA
ammissibile il reclamo proposto dalla POL ATLAS S. FERMO avanti il GS e conferma la decisione del GS in merito alla punizione della perdita della gara per 0-3 alla AC GAZZADASCHIANNO.
Dispone l’addebito della tassa.