COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C. Olympic Retica Camp. 1

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società A.C. Olympic Retica Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara US Cassago/Olympic Retica del 19/04/2009

C.U. n.40 del CRL datato 23/04/2009

La società A.C. OLYMPIC RETICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore QUAINI  Alain sino a tutto il 20/10/2010. La società A.C. OLIMPYC RETICA ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo:

l’annullamento o in subordine la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato lamentando che il calciatore si sarebbe limitato unicamente a muovere delle contestazioni all’operato dell’arbitro senza alcuna condotta violenta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’articolo 42 n.5 del CGS, rileva:

esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza alcun dubbio che il Quani Alain, in seguito ad una decisione arbitrale, lanciava il pallone nella direzione del direttore di gara colpendolo sulla schiena e successivamente colpiva lo stesso con un calcio alla gamba. Veniva poi allontanato grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.

L’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara precisando che veniva colpito alla schiena dal pallone lanciato da breve distanza dal calciatore Quaini Alain.

Il direttore di gara ha altresì confermato che il calciatore, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava e lo colpiva con un calcio all’altezza dello stinco. L’arbitro ha escluso che l’azione del calciatore fosse connotata da violenza e ha precisato che il colpo ricevuto non gli ha provocato alcuna conseguenza fisica. Ha però espressamente ribadito la volontarietà del comportamento tenuto dal Quaini Alain.

Pertanto, seppur decisamente biasimevole, il comportamento del calciatore sanzionato può essere valutato con minore severità. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione apapre equo graduare la sanzione disposta in prime cure.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore QUAINI ALAIN a tutto il 19/04/2010, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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