COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pro Melegnano Calcio Camp.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pro Melegnano Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. M
Gara Pol. Concordia/Pro Melegnano del 03/05/2009
C.U. n.42 del CRL datato 07/05/2009
La società PRO MELEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PAOLETTI Domenico sino al 23/12/2009, lamentando che la sanzione inflitta è sproporzionata in quanto l’atto commesso è stato solo per richiamare l’attenzione del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore sanzionato ha commesso nei confronti dell’arbitro un gesto irriguardoso, non connotato da violenza, oltre a proferire insulti.
Pertanto, merita di essere ridotta la squalifica comminata dal GS, considerati i criteri di valutazione della Presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore PAOLETTI Domenico a tutto il 20/10/2009.