COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Caprino Calcio Camp. Jun

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS Caprino Calcio Camp. Jun. Reg. Fascia B Gir.C

Gara Caprino Calcio/Calolziovictoria del 04/04/2009

C.U. n.38 del CRL datato 09/04/2009

La società CAPRINO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni del GS:

di comminare alla società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di comminare alla società l’ammenda di Euro 300,00= e la penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica;

di squalificare il calciatore FERRARI Stefano per 5 Gare;

di squalificare il tecnico BERETTA Carlo sino al 10/06/2009;

di squalificare il calciatore GHILARDI Alex per 5 anni sino al 09/04/2014;

di inibire BRIVIO Osvaldo assistente di parte della soc. per anni 1;

di squalificare il calciatore TORRI Leonardo per anni 1;

lamentando che la gara non doveva essere sospesa in quanto l’arbitro non è stato colpito volontariamente dal calciatore GHILARDI, il quale lo ha semplicemente sospinto per la foga nella protesta facendolo cadere. Gli altri fatti indicati dal direttore di gara nel proprio rapporto e menzionati dal GS nel proprio rapporto non corrispondono al vero secondo la reclamante in quanto l’arbitro avrebbe calcato la mano su quanto effettivamente avvenuto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; sentita la reclamante, osserva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha dichiarato a parziale rettifica del proprio supplemento di rapporto che il GHILARDI lo ha violentemente colpito da tergo tre volte spingendolo a terra. Tali colpi sono stati a dire dell’arbitro non particolarmente violenti, anche se il dolore è stato dallo stesso accusato sino al giorno dopo. Per il resto il direttore di gara ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara il quale costituisce fonte privilegiata di prova che non può essere scalfito dalle deduzioni svolte dall’AS CAPRINO. Pertanto, alla luce della gravità dei comportamenti tenuti nei confronti dell’arbitro, merita di essere ridotta solamente la squalifica al calciatore GHILARDI. Le altre sanzioni meritano di essere confermata alla luce della gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati della AS CAPRINO CALCIO.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore GHILARDI Alex a 3 (tre) anni a conferma per il resto le decisioni del GS.

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