COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Real Seprio Camp. 1^ Ca

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Real Seprio Camp. 1^ Cat. Gir. A

Gara Gorla Maggiore/Real Seprio del 22.03.2009

C.U. n.39 del CRL datato 17.04.2009

La società REAL SEPRIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 oltre all’ammenda di 115,00 Euro, per aver impiegato il calciatore Davide MONTALBETTI squalificato nel precedente incontro, in quanto l’espulsione non sarebbe stata a conoscenza della reclamante perché non è stato mostrato il cartellino rosso.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito a chiarimento il direttore di gara, il quale ha confermato che all’atto dell’espulsione è stato regolarmente mostrato al calciatore MONTALBETTI che sedeva in panchina, il cartellino indicante la sanzione dell’espulsione mentre questi usciva dal campo.

Poiché il referto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, non può essere ritenuta fondata la circostanza secondo la quale la società ricorrente sarebbe stata ignara del provvedimento assunto e, quindi, avrebbe, nella successiva gara, schierato il calciatore in assoluta buona fede.

Il provvedimento assunto dal GS trova, pertanto, effettivo fondamento e risulta conforme ai criteri adottati da Questa Commissione.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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