COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CASTEGNATO CALCIO – TORNEO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società CASTEGNATO CALCIO – TORNEO BRESCIA OGGI Cat. ALLIEVI

Gara US Darfo Boario/Castegnato Calcio del 13.05.2009

La società CASTEGNATO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale le era stata comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3 – C.U. n.27 Comitato Brescia del 21.05.2009 – lamentando che il ricorso presentato dalla US DARFO BOARIO era nullo per mancata specificazione del soggetto che lo aveva sottoscritto e dei relativi poteri.

La società reclamante rilevava inoltre che nel caso di specie doveva applicarsi il disposto dell’Art. 22 del CGS in materia di ammonizioni e squalifica dei calciatori.

Pertanto, a dire della US DARFO BOARIO, il calciatore che nel torneo era incappato in una seconda ammonizione, in partite diverse, doveva essere squalificato dal Giudice Sportivo e non doveva ritenersi automaticamente squalificato, senza declaratoria del Giudice Sportivo, nella partita immediatamente successiva.

Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche  mediante invio alla squadra avversaria osserva:

L’eccezione preliminare di nullità del ricorso proposto dalla US DARFO BOARIO avanti il Giudice Sportivo non può trovare accoglimento.

Infatti il suddetto ricorso risulta chiaramente sottoscritto dal Presidente della US DARFO BOARIO, signor Ennio Bandini, che è munito, proprio per la carica di Presidente ricoperta, dei poteri necessari alla sottoscrizione dello stesso.

Pertanto, il ricorso proposto dalla US DARFO BOARIO avanti il Giudice di primo grado è pienamente legittimo e valido.

Il reclamo proposto avanti Questa Commissione dalla CASTEGNATO CALCIO non può trovare accoglimento nemmeno nel merito.

Infatti, come ha correttamente osservato il Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato, il regolamento del Torneo Brescia Oggi – pubblicato sul CU n.22 del 02.04.2009 – prevede che le seconde ammonizioni e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione delle sanzioni più gravi.

Nel caso di specie, il calciatore TURELLI Michele era stato sanzionato dall’arbitro con una doppia ammonizione, la prima presa nella partita del Torneo Brescia Oggi del 25.03.2009 e la seconda presa nella partita del 06.05.2009.

Pertanto non poteva giocare nella partita successiva del 13.05.2009 in quanto automaticamente squalificato.

Nonostante ciò, la CASTEGNATO CALCIO ha impiegato il calciatore TURELLI nella partita del 13.05.2009; tale impiego comporta  la posizione irregolare del calciatore.

Ne consegue che il Giudice Sportivo ha correttamente comminato alla CASTEGNATO CALCIO la sanzione della perdita della partita per 0-3 per posizione irregolare del calciatore TURELLI.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare

RIGETTA

il reclamo presentato dalla CASTEGNATO CALCIO e dispone l’addebito della  tassa.

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