COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FCD RIPALDINA Camp. 2^ Cat.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società FCD RIPALDINA Camp. 2^ Cat. Gir. V – PLAY OFF

Gara Ripaldina/Bornasco del 17.05.2009

C.U. n.41 della delegazione di PAVIA datato 21.05.2009

La società RIPALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sconfitta della gara per 0-3, lamentando che per un difetto di coordinamento al 17’ del 2° T. il calciatore n.7 (classe 1987) è stato sostituito con il calciatore n.14 (classe 1973) rimanendo così la squadra in campo con un solo calciatore “giovane”. Tuttavia decorso meno di un minuto dalla sostituzione, veniva ristabilito il numero di “giovani calciatori” sul campo in quanto, la soc. RIPALDINA resosi conto dell’errore nella sostituzione di un nuovo giovane, il numero di “giovani calciatori” sul campo in quanto, la soc. RIPALDINA resasi conto dell’errore nella sostituzione, senza indugio alcuno, provvedeva a ristabilire, con la sostituzione di un nuovo giovane, il numero di “giovani calciatori”. Pertanto, viene richiesti di accogliere il reclamo proposto e annullare la punizione inflitta e ripristinare il risultato conseguito sul campo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la società RIPALDINA ha riconosciuto, in tutta fede, di aver commesso un errore al momento della sostituzione del giovane giocatore n.7 (classe 1987) con il calciatore n.14 (classe 1973) violando così la norma che prevede la presenza in campo, per tutta la durata della gara di un calciatore nato 01.01.1986 ed uno nato 01.01.1987. Occorre, tuttavia, osservare che non può essere tenuta in considerazione in qualità di precedente la pronuncia citata dalla reclamante in quanto trattasi di un caso particolare dove non vi era ancora stata la ripresa del gioco.

Pertanto, si deve ritenere che nel caso di specie diversamente vi sia stato l’impiego del calciatore nell’ambito della gara in questione.

Ne discende che alla luce della avvenuta violazione della normativa vigente, la Commissione Disciplinare Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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