COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo IN PROPRIO del sig. Edoardo BIA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo IN PROPRIO del sig. Edoardo BIANCHI Camp. All. P. Gir. H – PLAY OFF
Gara Vercellese 1926/Accad.San Leonardo del 25/04/2009
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dal sig. BIANCHI Edoardo; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.100/A della FIGC del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 05/05/2009 e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul CU n.40 del 30/04/2009 della delegazione di MILANO
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto in quanto tardivo, inoltre è privo della tassa reclamo.