COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Calcio Femminile Varese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Calcio Femminile Varese PLAY-OFF  Camp. Serie D Gir. X

Gara Varese/Doverese  del 24/05/2009

C.U. n.45 del CRL datato 28/05/2009

La società CALCIO FEMMINILE VARESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la squalifica del campo di gioco per 1 giornata e l’ammenda di Euro 500,00 alla reclamante; che ha disposto la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.10.2009 per il dirigente DORIZZI Gianluca; che ha squalificato la calciatrice BRUNO Annika per 5 gare e la calciatrice VINONI Roberta per 3 GARE, entrambe espulse dal campo, che ha squalificato le calciatrici SAPIA Debora e SESSA Maura fino al 26.05.2010, non espulse dal campo. La reclamante lamenta che i fatti si sono svolti in maniera parzialmente diversa da quanto rappresentato nel provvedimento impugnato e soprattutto che le sanzioni appaiono eccessive rispetto a quanto accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, che la reclamante ha rinunciato alla iniziale richiesta di essere sentita, rileva: ai sensi dell’art.45, comma 3 lett. c), è inammissibile il reclamo proposto avverso l’intervenuta squalifica del campo per 1 giornata. Esaminato il referto arbitrale e il suo supplemento, fonti primarie e privilegiate di prova, si evince che l’analisi dei fatti, epurati da valutazioni soggettive, evidenzia una sicura minore gravità degli stessi rispetto alle sanzioni che sono state irrogate, eccetto che per la calciatrice VINONI Roberta, la cui squalifica per 3 gare deve essere confermata.

Pur rimarcando la riprovevole condotta ascritta ai singoli soggetti oggetto dei vari e diversi provvedimenti sanzionatori, appare equo graduare le pene secondo i criteri abitualmente utilizzati dalla Presente Commissione, tenuto conto che l’intervento del dirigente accompagnatore DORIZZI Gianluca ha comunque subito fatto desistere dalla sua azione le spettatore che aveva minacciosamente avvicinato l’arbitro a fine gara, che l’azione della BRUNO Annika, sulla cui esatta identificazione (malgrado le contestazioni della reclamante) non può dubitarsi stante il referto arbitrale, si è caratterizzata per una azione non dissimile da quella della VINONI Roberta e che l’azione delle calciatrici SAPIA Debora e SESSA Maura alla fine della gara non si è connotata da vera e propria violenza contro l’arbitro, ma piuttosto da gravi e comunque deprecabili insulti e minacce.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

CONFERMA

la squalifica del campo di gioco per 1 giornata alla società, ma elimina l’ammenda di Euro 500,00;

CONFERMA

la squalifica della calciatrice VINONI Roberta per 3 GARE;

RIDUCE

la squalifica della calciatrice BRUNO Annika a 3 GARE;

la squalifica della calciatrice SAPIA Debora fino al 26.02.2010;

la squalifica della calciatrice SESSA Maura fino al 26.04.2010;

l’inibizione del dirigente DORIZZI Gianluca fino al 30.09.2009.

Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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