COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di MOURA PAIVA FABIO LUIS; COLOMBO VINCENZO Presidente della società Calcio Canegrate e della stessa società per violazione dell’art.1 comma 1 del CGS e la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 4 del CGS.

La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti sopra indicati, in merito alle quali ha presentato il consenso il Rappresentante della Procura Federale.

Ritenute accoglibili le sanzioni concordate fra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati

APPLICA

• al calciatore MOURA PAIVA FABIO LUIS la sanzione di mesi 2 di squalifica;

• al Presidente della società Calcio CANEGRATE sig. COLOMBO Vincenzo la sanzione di giorni 30 di inibizione;

• alla società Calcio CANEGRATE OSL l’ammenda di Euro 100,00,=

Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.

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