COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASC. SAN ROCCO CAMP. 2° CA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO SOCIETA’ ASC. SAN ROCCO CAMP. 2° CATEG. PLAY-OFF GIR. T

GARA DEL 24-05-2009 TRA GES MONZA – SAN ROCCO

C. U. n. 41 della delegazione di MONZA datato 4-06-2009

La società ASC. SAN ROCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato di accogliere il reclamo presentato dalla società GES MONZA e di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo dal 90’ minuto al termine dei tempi regolamentari, lamentando che trattandosi di situazione con evidente errore tecnico da parte del direttore di gara, si rende necessaria la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la società GES MONZA, fatto rilevare che, come si evince dagli atti ufficiali di gara, sono stati fatti disputare i tempi supplementari, sebbene non previsti dal regolamento vigente ha presentato avverso la decisione del direttore di gara circa la disputa dei tempi supplementari chiedendo l’omologazione della stessa con il risultato al termine dei 90’ minuti regolamentari. La ASC. SAN ROCCO, confermando la disputa dei supplementari, chiede la ripetizione della gara per evidente errore tecnico.

Rilevato che il regolamento è esplicito nella sua espressione che esclude la previsione dei tempi supplementari e che la gara in oggetto si è disputata regolarmente per i 90’ minuti previsti, questa Commissione Disciplinare ritiene assolutamente ininfluente quanto accaduto successivamente a tale momento, concordando con la decisione assunta dal G. S. che ha omologato la gara con il risultato conseguito sul campo al termine dei 90’ minuti dei tempi regolarmente disputati e conclusasi con il risultato di GES MONZA / SAN ROCCO 1 – 2.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa

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