COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ BRESSO CALCIO S.R.L. T
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA’ BRESSO CALCIO S.R.L. TORNEO “INTERCIL”
GARA DEL 3-06-2009 TRA GARBAGNATESE – BRESSO
C. U. n. 46 e 46 BIS del 5-06-2009 del C. R. L.
La società BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Roberto SORVILLO fino al 23-12-2009, chiedendo una congrua riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come descritto nel rapporto di gara, al termine della stessa il calciatore SORVILLO si rendeva responsabile di un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario.
L’arbitro però, sentito telefonicamente a maggiori chiarimenti, pur confermando integralmente quanto riportato nel referto arbitrale, ha precisato che il comportamento violento tenuto dal SORVILLO è stato causato e provocato dall’aggressione subita da parte di un calciatore avversario che lo ha colpito con un violento pungo al volto. La reazione del SORVILLO scatenava poi una violenta rissa alla quale prendevano parte alcuni calciatori di entrambe le squadre. Alla luce di quanto sopra il comportamento violento tenuto dal SORVILLO, pur severamente deprecabile, merita di essere sanzionato con minor rigore.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Roberto SORVILLO a tutto il 23-10-2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.