COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 25/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procurator

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 25/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di:

1) Paolo Rosario per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;

2) Domenico Latino per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;

3) Roberto Russo per violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S.;

4) la società Assaghese Calcio a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, in relazione alle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, allenatore e giocatore.

Con provvedimento del 22 aprile 2009, il Procuratore Federale, deferiva avanti Questa Commissione i signori Paolo Rosario, Domenico Latino e Roberto Russo, nonchè la Assaghese Calcio per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i signori Paolo Rosario e Domenico Latino, preso altresì atto che i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e che il rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena, nelle seguenti misure:

- per Paolo Rosario 80 giorni di squalifica;

- per Domenico Latino 3 mesi di inibizione;

- per la società Assaghese Calcio euro 1.000,00 di ammenda

Il Rappresentante della Procura Federale chiedeva inoltre di condannare il signor Roberto Russo alla squalifica di mesi 1 per la violazione delle norme indicate nel deferimento.

osserva

il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.

La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso dal Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti, visto l’art. 23 C.G.S.

applica

- al sig. Paolo Rosario, 80 giorni di squalifica;

- al sig. Domenico Latino 3 mesi di inibizione;

- alla società Assaghese Calcio euro 1.000,00 di ammenda

Ritenuta altresì sussistente e provata la responsabilità del signor Roberto Russo per violazione del disposto dell’art. 1, comma 3, CGS in quanto convocato dal collaboratore della Procura Federale al fine di essere udito il giorno 1/9/08, inizialmente confermava la propria presenza via mail, ma successivamente non si presentava, dicendo di non “avere tempo da perdere con queste cose”.

commina

- al sig. Roberto Russo la squalifica di mesi 1.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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