COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SCA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SCALBI LUCA, SABATTINI LUCA, SPADONI ADAMO, CECCHINI GIUSEPPE, TAGLIAFERRI BRUNO, TOCCACELI DANIELE E DELL’A.S. TORRE CALCIO.

  Con provvedimento del 12 marzo 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  Luca Scalbi e Luca Sabattini, calciatori tesserati per l’A.S. Torre Calcio a far data dal 16 febbraio 2008, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/2008, rispettivamente n. quattordici e n. sei gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”, nelle file dell’A.S. Torre Calcio, senza averne titolo perché non tesserati fino alla data del 16 febbraio 2008 per tale Società;

-  Adamo Spadoni, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S. Torre Calcio, in occasione di cinque gare della stagione sportiva 2007/2008, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che due calciatori non tesserati fossero impiegati dalla propria Società in occasione delle suddette gare di Campionato;

-  Giuseppe Cecchini, Adamo Spadoni, Bruno Tagliaferri, Daniele Toccaceli della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e dell’art. 61bis delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare disputate dall’A.S. Torre Calcio come sopra descritte, assumendosi ogni responsabilità in ordine al regolare tesseramento dei calciatori che partecipavano alle gare, giusto quanto disposto dalla normativa vigente;

-  A.S. Torre Calcio della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta, rispettivamente, al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatori.   

  Con nota dell’8 aprile 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,30 del giorno 5 maggio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: Scalbi Luca, Spadoni Adamo e Tagliaferri Bruno in proprio e quale rappresentante dell’A.S. Torre Calcio.

  Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza.

   Il sig. Spadoni, nel chiedere il rigetto del deferimento, deduceva che l’errore nel quale era incorso e del quale doveva ritenersi unico responsabile, con esclusione, quindi, degli altri incolpati, era stato determinato da mera superficialità, consistita nel non avere verificato l’effettiva posizione di tesseramento dei calciatori in questione e che doveva pertanto escludersi dolo o mala fede.

  Il sig. Tagliaferri, anche per la Società, invocava il proscioglimento deducendo l’errore scusabile e la buona fede, nella convinzione che i calciatori in questione fossero regolarmente tesserati.

  Il sig. Scalbi chiedeva di essere assolto in quanto non responsabile di alcunché, essendosi limitato a fare quanto richiestogli dalla sua Società, per la quale riteneva di essere regolarmente tesserato.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e dei deferiti presenti; 

·  ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori e dei dirigenti, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo dei ridetti giocatori nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;

·  considerato che i deferiti, avendo avuto conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione dei giocatori coinvolti attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati - in cui Scalbi Luca è inserito al nr. 5487 e Sabattini Luca al nr. 5319  -  portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 2 agosto 2007, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede;

·  rilevato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati, anche ex art. 32 bis delle NOIF, che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo o di altra, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che, nel caso che ci occupa, il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’A.S Torre ha determinato l’irregolarità della posizione dei calciatori Scalbi Luca e Sabattini Luca, che federalmente risultavano svincolati al termine della stagione sportiva 2006/2007;

·  ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

·  ritenuto che a tale declaratoria consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società di loro appartenenza;

·  considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 18 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.;

·  ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 18 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, ma tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti e che le violazioni risalgono alla stagione sportiva scorsa;

·  visti gli artt. 1, 4, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni:

-  squalifica per mesi quattro al calciatore Scalbi Luca;

-  squalifica per mesi quattro al calciatore Sabattini Luca;

-  inibizione per mesi uno al dirigente Toccaceli Daniele;

-  inibizione per mesi uno al dirigente Cecchini Giuseppe;

-  inibizione per mesi due al dirigente Tagliaferri Bruno;

-  inibizione per mesi sei al Presidente Spadoni Adamo;

-  penalizzazione di sei punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2008/2009 e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) all’A.S. Torre.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it