COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. A.C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. A.C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara Spinetolese – Azzurra Colli, del 18.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 166 del 24.4.2009. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Sansoni Valerio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. A.C. Azzurra Colli, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a contestare, seppur con deprecabile durezza, l’operato dell’arbitro per alcune sue decisioni tecniche non condivise.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso, al 31° minuto del secondo tempo, il Sansoni per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore reagiva con ulteriori insulti e minacce nei suoi confronti. Al termine della gara, allorché unitamente ad altri suoi compagni di squadra lo aveva accerchiato, lo colpì con un calcio alla gamba destra ed un pizzicotto alla schiena, procurandogli, entrambi i gesti, momentaneo dolore. Tentava poi di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché ostacolato da numerosi suoi compagni di squadra. Infine, da fuori dello spogliatoio, continuò a minacciarlo.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Sansoni in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara.

  Colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo.

  Tuttavia, le comprovate circostanze del fatto inducono ad una valutazione di minor rigore e consentono una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. A.C. Azzurra Colli, per l’effetto riducendo al 30 giugno 2011 la sanzione della squalifica del calciatore Sansoni Valerio.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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