COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ESTUDIANTES ANCONA C5 avverso sanzioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. ESTUDIANTES ANCONA C5 avverso sanzioni merito gara Estudiantes Ancona – Real Casebruciate, del 17.4.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D” - Com. Uff. n. 52 del 24.4.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Flamini Andrea, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Estudiantes Ancona C5, lamentandone l’eccessività e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione.

  A dire della reclamante, l’arbitro per primo avrebbe energicamente stretto la mano al Flamini, il quale, comunque, non gli avrebbe mai mancato di rispetto.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che la stretta di mano fu così forte da procurargli dolore. Successivamente lo stesso calciatore lo seguì fin dentro lo spogliatoio, continuando ad insultarlo.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  Ritiene il Collegio che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Flamini sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità.

  Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Organo, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.

P. Q. M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Estudiantes Ancona C5, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Flamini Andrea ad otto giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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