COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BLUE SGACC 98 avverso sanzioni merito gara Pesar

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. BLUE SGACC 98 avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – Blue Sgacc 98, del 25.4.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 73 del 29.4.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Federico Nicola, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Blue Sgacc 98, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto la frase ingiuriosa da questi proferita non era indirizzata all’arbitro, ma ad un avversario ed il colpo fu del tutto accidentale, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti al medesimo ascrivibili.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento contestato al calciatore Federico Nicola.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;sentiti l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la responsabilità del calciatore Federico Nicola in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Blue Sgacc 98 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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