COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 27/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.D.P. CASTORANO avverso sanzioni merito gara Mandolesi

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 27/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.D.P. CASTORANO avverso sanzioni merito gara Mandolesi – Polisportiva Castorano, dell’8.5.2009 – Titolo Provinciale Ascoli Piceno Campionato di Calcio a Cinque, serie “D” – Com. Uff. n. 71 del 13.5.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Alesi Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sette gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.D.P. Castorano, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio calciatore e chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, tenuto conto dello stato di tensione emotiva del calciatore e dei suoi buoni precedenti.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il calciatore Alesi, espulso per condotta offensiva nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento gli pose la mano aperta sul viso e, spingendolo, gli mise un dito in un occhio, provocandogli momentaneo dolore e lacrimazione.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.

  In punto di fatto risulta provata la responsabilità del calciatore sanzionato in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro. 

  Le modalità della condotta posta in essere, nell’occasione, dall’Alesi non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, alla luce della normativa di cui all’art. 19, comma 4, lett. d) del Codice di giustizia sportiva.

  Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione comminata in prime cure al calciatore responsabile.

P.Q.M.

la Commissione, respinge il gravame come sopra proposto dalla S.D.P. Castorano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Ridetermina la sanzione comminando al calciatore Alesi Marco la squalifica fino al 31 dicembre 2009.

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