COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. BORGHETTO avverso sanzioni merito gara Camerano

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.S.D. BORGHETTO avverso sanzioni merito gara Camerano – Borghetto, del 23.5.2009 – Play-off Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 180 del 27.5.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 900,00 alla S.S.D. Borghetto per il comportamento tenuto da un proprio sostenitore, entrato, a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, nei confronti di un assistente arbitrale.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Borghetto, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria impugnata.

  Asseriva la reclamante, che il sostenitore in questione non era altri che il proprio Presidente, sig. Pietropaolo Francesco, fatto entrare nel “rettangolo di gioco”, con violazione dei propri compiti, dall’addetto all’arbitro della squadra ospitante.

  Deduceva altresì che il leggero pugno che questi diede all’assistente arbitrale, attingendolo al basso ventre, fu del tutto fortuito e dovuto al frenetico suo gesticolare, in modo casuale e senza premeditazione.

  Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale nr. uno ha confermato quanto asserito dalla reclamante, precisando che i fatti contestati ad un sostenitore in realtà furono posti in essere, con assoluta certezza, dal Presidente della Società ospitata.

 

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati gli ufficiali di gara e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che, alla luce delle risultanze dell’espletata istruttoria, è stato identificato, anche per ammissione della medesima reclamante, nella persona del sig. Pietropaolo Francesco, presidente della S.S.D. Borghetto, l’autore dei comportamenti ascritti ad un sostenitore e per i quali è stata comminata dal primo Giudice la sanzione dell’ammenda alla Società, oggetto del presente gravame; ritenuto quindi di dover addivenire alla richiesta di annullamento della sanzione impugnata, rimettendo gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti che intenderà adottare nei confronti e per gli ulteriori comportamenti - rispetto a quelli già sanzionati con provvedimento disciplinare di cui al citato Com. Uff. n. 180 - del sig. Pietropaolo Francesco, come sopra qualificato.

P.Q.M.

in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Borghetto, annulla l’impugnata delibera e rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

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