COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 11 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83
del 11 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo dell’A.S. BETTOLE avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata in data 28/05/09 sul Comunicato Ufficiale n. 58,
della delegazione provinciale di Novara, in ordine alla gara
BETTOLE - BORGOSESIA del 17/05/09 valida per il Campionato di
III categoria, girone B.
Con riferimento alla gara indicata all’oggetto l’A.S. BETTOLE ricorreva alla Commissione Disciplinare,
per ottenere una riduzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice sportivo al proprio
giocatore FERRARI Maurizio.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 60, pubblicato in data 19/03/09,
è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i reclami agli organi di Giustizia
Sportiva, per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali
e Distrettuali di della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi,
relativi alla stagione sportiva 2008/2009.
Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza avanti la
Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato
presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla
pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del G.d.S. territoriale con
contestuale invio – sempre nel predetto termine laddove previsto – di copia alla controparte.
Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data 28/5/09 sul
C.U. n° 58 della Delegazione Provinciale di Novara è stato trasmesso a mezzo fax, presso la sede del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta solo in data 3/06/09.
L’inosservanza del suddetto termine procedurale preclude pertanto ogni ulteriore esame del reclamo
nel merito della vicenda ad oggetto dello stesso.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento
della prescritta tassa di € 130,00 con addebito sul conto dell’A.S. BETTOLE.