COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 11 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 83

del 11 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo dell’A.S. BETTOLE avverso la decisione del Giudice

Sportivo pubblicata in data 28/05/09 sul Comunicato Ufficiale n. 58,

della delegazione provinciale di Novara, in ordine alla gara

BETTOLE - BORGOSESIA del 17/05/09 valida per il Campionato di

III categoria, girone B.

Con riferimento alla gara indicata all’oggetto l’A.S. BETTOLE ricorreva alla Commissione Disciplinare,

per ottenere una riduzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice sportivo al proprio

giocatore FERRARI Maurizio.

Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 60, pubblicato in data 19/03/09,

è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i reclami agli organi di Giustizia

Sportiva, per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali

e Distrettuali di della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi,

relativi alla stagione sportiva 2008/2009.

Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza avanti la

Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato

presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla

pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del G.d.S. territoriale con

contestuale invio – sempre nel predetto termine laddove previsto – di copia alla controparte.

Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data 28/5/09 sul

C.U. n° 58 della Delegazione Provinciale di Novara è stato trasmesso a mezzo fax, presso la sede del

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta solo in data 3/06/09.

L’inosservanza del suddetto termine procedurale preclude pertanto ogni ulteriore esame del reclamo

nel merito della vicenda ad oggetto dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento

della prescritta tassa di € 130,00 con addebito sul conto dell’A.S. BETTOLE.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it