COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 18 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86
del 18 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora
LEPRI Bianca, Presidente della società A.C.F. AOSTA LE
VIOLETTE e della società A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE per
rispondere rispettivamente la prima della violazione di cui agli
artt. 1 comma 1 in relazione art. 38 N.O.I.F e la Società della
violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 12\3\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione la
signora LEPRI Bianca, Presidente dell’AOSTA LE VIOLETTE, per avere utilizzato e\o
consentito che il sig. Massimo GOVETTI, non tesserato per la sua società e tesserato
quale calciatore presso diversa società affiliata alla F.I.G.C., svolgesse di fatto le
mansioni di allenatore presso l’AOSTA LE VIOLETTE; la Società medesima a titolo di
responsabilità diretta in relazione alle violazioni addebitate al proprio Presidente.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale
dal settore tecnico in cui si riferiva del comportamento del sig. Massimo GOVETTI,
allenatore di base, il quale, pur essendo tesserato quale calciatore per la società
VALDIGNE CALCIO A 5, avrebbe svolto attività di allenatore per la AOSTA LE
VIOLETTE partecipante al campionato di serie B femminile..
Nel corso delle indagini, le circostanze oggetto di segnalazione trovavano conferma
attraverso le ammissioni della Presidente incolpata, le dichiarazioni di alcune calciatrici e
e quelle dello stesso GOVETTI.
Nella seduta 12\6\09, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario
CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale. La Presidente e la Società
incolpate, previa comunicazione in tal senso, restavano assenti.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti e sugli esiti delle indagini, chiedeva
applicarsi le seguenti sanzioni: a carico della signora LEPRI Bianca,’inibizione per tre
mesi, a carico della società AOSTA LE VIOLETTE ammenda per € 600.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio che i fatti accertati costituiscano violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza gravanti su tutti i tesserati..
La sanzione richiesta a carico della LEPRI appare congrua in quanto corrispondente a
quella normalmente applicata nei casi di impiego di persone non in regola col
tesseramento.
Peraltro, considerato che la Presidente ha spontaneamente ammesso gli addebiti, la
sanzione pecuniaria a carico della Società va contenuta rispetto a quanto richiesto dalla
Procura Federale e viene determinata in € 200 di ammenda.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare dichiara la signora LEPRI Bianca Presidente della società
AOSTA LE VIOLETTE e la Società medesima responsabili delle violazioni rispettivamente
contestate e, conseguentemente, applica alla signora LEPRI la sanzione dell’inibizione
per mesi tre ed alla società AOSTA LE VIOLETTE la sanzione dell’ammenda per €
.200,00 (duecento\00).