COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 18 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86

del 18 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora

LEPRI Bianca, Presidente della società A.C.F. AOSTA LE

VIOLETTE e della società A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE per

rispondere rispettivamente la prima della violazione di cui agli

artt. 1 comma 1 in relazione art. 38 N.O.I.F e la Società della

violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

Con atto del 12\3\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione la

signora LEPRI Bianca, Presidente dell’AOSTA LE VIOLETTE, per avere utilizzato e\o

consentito che il sig. Massimo GOVETTI, non tesserato per la sua società e tesserato

quale calciatore presso diversa società affiliata alla F.I.G.C., svolgesse di fatto le

mansioni di allenatore presso l’AOSTA LE VIOLETTE; la Società medesima a titolo di

responsabilità diretta in relazione alle violazioni addebitate al proprio Presidente.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale

dal settore tecnico in cui si riferiva del comportamento del sig. Massimo GOVETTI,

allenatore di base, il quale, pur essendo tesserato quale calciatore per la società

VALDIGNE CALCIO A 5, avrebbe svolto attività di allenatore per la AOSTA LE

VIOLETTE partecipante al campionato di serie B femminile..

Nel corso delle indagini, le circostanze oggetto di segnalazione trovavano conferma

attraverso le ammissioni della Presidente incolpata, le dichiarazioni di alcune calciatrici e

e quelle dello stesso GOVETTI.

Nella seduta 12\6\09, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario

CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale. La Presidente e la Società

incolpate, previa comunicazione in tal senso, restavano assenti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti e sugli esiti delle indagini, chiedeva

applicarsi le seguenti sanzioni: a carico della signora LEPRI Bianca,’inibizione per tre

mesi, a carico della società AOSTA LE VIOLETTE ammenda per € 600.

.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nessun dubbio che i fatti accertati costituiscano violazione dei doveri di lealtà, probità e

correttezza gravanti su tutti i tesserati..

La sanzione richiesta a carico della LEPRI appare congrua in quanto corrispondente a

quella normalmente applicata nei casi di impiego di persone non in regola col

tesseramento.

Peraltro, considerato che la Presidente ha spontaneamente ammesso gli addebiti, la

sanzione pecuniaria a carico della Società va contenuta rispetto a quanto richiesto dalla

Procura Federale e viene determinata in € 200 di ammenda.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare dichiara la signora LEPRI Bianca Presidente della società

AOSTA LE VIOLETTE e la Società medesima responsabili delle violazioni rispettivamente

contestate e, conseguentemente, applica alla signora LEPRI la sanzione dell’inibizione

per mesi tre ed alla società AOSTA LE VIOLETTE la sanzione dell’ammenda per €

.200,00 (duecento\00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it