COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 18 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86
del 18 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE
avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 85 del
16\6\09 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in
relazione alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – JUNIOR
BORGOMANERO del 13\6\2009, Torneo Allievi Regionali Fascia B
– Finali Regionali
Con ricorso inviato in data 16\6\2009 la Società U.C.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE
interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice
Sportivo, infliggeva alla società reclamante la sanzione della perdita della gara.
Il reclamo non può essere esaminato nel merito, in quanto la Società ricorrente ha
omesso di inviare copia dell’atto alla controparte o comunque di allegare la prova al
ricorso così come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S per i casi in cui il gravame verta
su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto e la società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE CALCIO
tenuta al pagamento della relativa tassa di € 62 che non risulta versata.