COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 18 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86

del 18 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE

avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 85 del

16\6\09 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in

relazione alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – JUNIOR

BORGOMANERO del 13\6\2009, Torneo Allievi Regionali Fascia B

– Finali Regionali

Con ricorso inviato in data 16\6\2009 la Società U.C.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE

interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice

Sportivo, infliggeva alla società reclamante la sanzione della perdita della gara.

Il reclamo non può essere esaminato nel merito, in quanto la Società ricorrente ha

omesso di inviare copia dell’atto alla controparte o comunque di allegare la prova al

ricorso così come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S per i casi in cui il gravame verta

su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo in oggetto e la società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE CALCIO

tenuta al pagamento della relativa tassa di € 62 che non risulta versata.

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