COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 18 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86
del 18 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) RECLAMO Società A.S. LA SORGENTE avverso decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 44 del 28.05.2009 della
Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara LA
SORGENTE - CASSINE del 23.05.2009, Campionato Allievi
Provinciali.
La società La Sorgente ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare a carico
del proprio giocatore NANFARA Riccardo squalificato sino al 31.10.2009, e ne chiede la
riduzione.
L’esame del merito dell’impugnazione è, tuttavia, precluso in ragione della delibera del
Presidente Federale inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di
Giustizia Sportiva inclusa in Comunicato Ufficiale n. 100/A della FIGC del 27.02.2009 e
pubblicata sul C.U. n. 60 del 19.03.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta.
I reclami devono pervenire o essere depositati entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo
alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Nel caso di specie il presente reclamo, spedito in data 03.06.09, è pervenuto presso la
Sede del Comitato Regionale in data 08.06.2009 e che il provvedimento disciplinare
impugnato è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 44 datato 28 maggio.2009.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso della società A.S. LA SORGENTE e dispone l’addebito di € 62,00 quale tassa
reclamo non versata.