COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89

del 26 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della società

STRESA SPORTIVA per violazione dell’art.11, comma 3 del

C.G.S., del sig. Moutaabid Abdelkader, in qualità di dirigente

della società ASD SUNESE, per violazione dell’art.1, comma 1 e

12, comma 5 del C.G.S. e la società medesima per violazione

dell’art. 4 comma 1 e 12, comma 5 C.G.S. in relazione alla

condotta ascritta al proprio dirigente

Con atto del 16 Aprile 2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa

Commissione la società STRESA SPORTIVA per il comportamento dei propri sostenitori

nei confronti del calciatore avversario Bamba Abdoukarim apostrofato a più riprese con

insulti a sfondo razziale, il dirigente della società ASD SUNESE, Moutaabid Abdelkader e

la società medesima, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al

proprio dirigente, per avere insultato e minacciato la madre del giocatore avversario,

Giovanni Romano.

Nella seduta 12 giugno 2009, avanti questa Commissione è comparso l’avv. Mario

Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale.

Tutti i soggetti deferiti, benché ritualmente citati, non sono comparsi. Risulta in atti la

giustificazione pervenuta dalla società STRESA SPORTIVA.

All’esito della istruttoria, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per la

società STRESA SPORTIVA la sanzione dell’ammenda di euro 1000,00 (mille/00), per il

dirigente Moutaabid Abdelkader la sanzione dell’inibizione per mesi tre e per la società

ASD SUNESE la sanzione dell’ammenda pari ad euro 600,00 (seicento/00).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di fatti incontrovertibili ammessi da tutte le parti protagoniste di questa triste

vicenda, tranne che dal Moutaabid Abdelkader.

Tutte le persone sentite dalla Procura Federale, dell’una e dell’altra società, hanno

confermato i fatti così come descritti nell’atto di deferimento. Esemplari le dichiarazioni

testimoniali dei due capitani: il cap. dello STRESA, Scarinzi Stefano, ha confermato gli

insulti a sfondo razziale ricevuti dal suo avversario Bamba Abdoukarim ed il cap. della

SUNESE ha confermato le minacce rivolte al giocatore avversario, Giovanni Romano, e

la discussione con la madre di questi, smentendo così le allegazioni difensive del

Moutaabid Abdelkader che sostiene di non aver avuto alcun contatto con i soggetti in

questione.

La responsabilità, pertanto, è pacifica.

Le sanzioni vanno però modulate diversamente rispetto alle richiesta della Procura

Federale relativamente alla posizione della SUNESE e del suo dirigente Moutaabid

Abdelkader.

Infatti, la sanzione richiesta per la società appare eccessiva in ragione della effettiva

responsabilità per le condotte del proprio dirigente, assunte da questi nella più totale

autonomia; quella invece richiesta per il Moutaabid Abdelkader va aumentata per il ruolo

da questi occupato, per l’obiettiva gravità del fatto ed infine anche per il comportamento

processuale.

Merita invece accoglimento la richiesta della Procura Federale per la posizione STRESA

SPORTIVA.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la responsabilità dei soggetti deferiti,

applica:

• alla società STRESA SPORTIVA la sanzione di euro 1000,00 (mille/00) di

ammenda;

• alla società ASD SUNESE la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di

ammenda;

• al dirigente della società ASD SUNESE, Moutabid Abdelkader, la sanzione

dell’inibizione per mesi 4.

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