COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89
del 26 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della società
STRESA SPORTIVA per violazione dell’art.11, comma 3 del
C.G.S., del sig. Moutaabid Abdelkader, in qualità di dirigente
della società ASD SUNESE, per violazione dell’art.1, comma 1 e
12, comma 5 del C.G.S. e la società medesima per violazione
dell’art. 4 comma 1 e 12, comma 5 C.G.S. in relazione alla
condotta ascritta al proprio dirigente
Con atto del 16 Aprile 2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione la società STRESA SPORTIVA per il comportamento dei propri sostenitori
nei confronti del calciatore avversario Bamba Abdoukarim apostrofato a più riprese con
insulti a sfondo razziale, il dirigente della società ASD SUNESE, Moutaabid Abdelkader e
la società medesima, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al
proprio dirigente, per avere insultato e minacciato la madre del giocatore avversario,
Giovanni Romano.
Nella seduta 12 giugno 2009, avanti questa Commissione è comparso l’avv. Mario
Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale.
Tutti i soggetti deferiti, benché ritualmente citati, non sono comparsi. Risulta in atti la
giustificazione pervenuta dalla società STRESA SPORTIVA.
All’esito della istruttoria, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per la
società STRESA SPORTIVA la sanzione dell’ammenda di euro 1000,00 (mille/00), per il
dirigente Moutaabid Abdelkader la sanzione dell’inibizione per mesi tre e per la società
ASD SUNESE la sanzione dell’ammenda pari ad euro 600,00 (seicento/00).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di fatti incontrovertibili ammessi da tutte le parti protagoniste di questa triste
vicenda, tranne che dal Moutaabid Abdelkader.
Tutte le persone sentite dalla Procura Federale, dell’una e dell’altra società, hanno
confermato i fatti così come descritti nell’atto di deferimento. Esemplari le dichiarazioni
testimoniali dei due capitani: il cap. dello STRESA, Scarinzi Stefano, ha confermato gli
insulti a sfondo razziale ricevuti dal suo avversario Bamba Abdoukarim ed il cap. della
SUNESE ha confermato le minacce rivolte al giocatore avversario, Giovanni Romano, e
la discussione con la madre di questi, smentendo così le allegazioni difensive del
Moutaabid Abdelkader che sostiene di non aver avuto alcun contatto con i soggetti in
questione.
La responsabilità, pertanto, è pacifica.
Le sanzioni vanno però modulate diversamente rispetto alle richiesta della Procura
Federale relativamente alla posizione della SUNESE e del suo dirigente Moutaabid
Abdelkader.
Infatti, la sanzione richiesta per la società appare eccessiva in ragione della effettiva
responsabilità per le condotte del proprio dirigente, assunte da questi nella più totale
autonomia; quella invece richiesta per il Moutaabid Abdelkader va aumentata per il ruolo
da questi occupato, per l’obiettiva gravità del fatto ed infine anche per il comportamento
processuale.
Merita invece accoglimento la richiesta della Procura Federale per la posizione STRESA
SPORTIVA.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la responsabilità dei soggetti deferiti,
applica:
• alla società STRESA SPORTIVA la sanzione di euro 1000,00 (mille/00) di
ammenda;
• alla società ASD SUNESE la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di
ammenda;
• al dirigente della società ASD SUNESE, Moutabid Abdelkader, la sanzione
dell’inibizione per mesi 4.