COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo della Società NICHELINO avverso la decisione del
giudice sportivo pubblicata sul c.u. N. 35 del 9 aprile 2009 della
delegazione Distrettuale di Pinerolo in riferimento alla gara
PIOSSASCO – NICHELINO del 5 aprile 2009 valida per il
campionato di Seconda categoria girone L
Con ricorso inviato in data 18 aprile 2009, la Società NICHELINO lamenta l’eccessività
delle sanzioni inflitte dal G.S. ai giocatori TRIVENTI Antonio (squalifica per tre gare),
POVERO Alessandro (squalifica per tre gare), ISOARDI Claudio (squalifica per quattro
gare), all’allenatore DE FRANCESCO Antonio (inibizione sino al 30.9.2009) ed alla
società (ammenda di euro 150,00) e ne chiede la riduzione.
Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 46 comma 4
nuovo C.G.S. (in vigore dall’1\7\07) come modificato in C.U. F.I.G.C. n. 23\A del 7\8\07
che fissa “entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato
ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare” il termine
massimo per la presentazione dei ricorsi di secondo grado.
Come sopra riportato, il presente reclamo è stato inviato 9 giorni dopo la pubblicazione
del comunicato ufficiale.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto.
Addebita alla società U.S.D NICHELINO la tassa di reclamo che non risulta versata.