COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo della Società NICHELINO avverso la decisione del

giudice sportivo pubblicata sul c.u. N. 35 del 9 aprile 2009 della

delegazione Distrettuale di Pinerolo in riferimento alla gara

PIOSSASCO – NICHELINO del 5 aprile 2009 valida per il

campionato di Seconda categoria girone L

Con ricorso inviato in data 18 aprile 2009, la Società NICHELINO lamenta l’eccessività

delle sanzioni inflitte dal G.S. ai giocatori TRIVENTI Antonio (squalifica per tre gare),

POVERO Alessandro (squalifica per tre gare), ISOARDI Claudio (squalifica per quattro

gare), all’allenatore DE FRANCESCO Antonio (inibizione sino al 30.9.2009) ed alla

società (ammenda di euro 150,00) e ne chiede la riduzione.

Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 46 comma 4

nuovo C.G.S. (in vigore dall’1\7\07) come modificato in C.U. F.I.G.C. n. 23\A del 7\8\07

che fissa “entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato

ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare” il termine

massimo per la presentazione dei ricorsi di secondo grado.

Come sopra riportato, il presente reclamo è stato inviato 9 giorni dopo la pubblicazione

del comunicato ufficiale.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo in oggetto.

Addebita alla società U.S.D NICHELINO la tassa di reclamo che non risulta versata.

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