COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo della P.G.S. DON BOSCO ALESSANDRIA avverso il

provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato

ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle D’Aosta n. 72 del 7.5.2009,

con il quale veniva comminata la sanzione del’inibizione sino al

30.5.2012 al dirigente HYSA Mehmet (gara La Sorgente/Don

Bosco Alessandria del 3.5.2009 - Campionato di Prima Categoria

Girone H)

Con il reclamo in oggetto società Don Bosco Alessandria richiede una riduzione della

sanzione comminata al proprio dirigente sig. Hysa Mehmet, motivando tale richiesta in

base ad una ricostruzione dei fatti discordante da quanto riportato sul rapporto arbitrale,

attribuendo l’accaduto ad una caduta accidentale del direttore di gara.

Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei

fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova

per gli organi di giustizia sportiva.

Infatti l’arbitro ha riferito nel proprio supplemento di rapporto in modo in equivoco che al

46° del secondo tempo il predetto dirigente, dopo avere tentato invano di colpirlo con un

pugno, lo ha colpito con un violento calcio al tallone che lo faceva cadere procurandogli

un forte dolore al polso ed al gomito e che gli impediva di portare a termine la gara.

Successivamente il sig. Hysa tentava nuovamente di colpirlo e di aggredire un giocatore

avversario, infine lo attendeva negli spogliatoi tentando una ulteriore aggressione,

minacciandolo pesantemente.

Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del suddetto dirigente, che ha

addirittura determinato la sospensione dell’incontro, giustifichi pienamente l’entità della

sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per tali motivi la commissione disciplinare

RESPINGE

il ricorso della P.G.S. DON BOSCO ALESSANDRIA, con conseguente addebito della

tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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