COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

g) Reclamo proposto dalla a.s.d. Europa avverso le decisioni del

giudice sportivo in ordine alla gara SAVOIA – EUROPA

disputatasi il 26/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda

categoria - girone Q.

Con il reclamo in oggetto, inviato a mezzo raccomandata spedita in data 08/05/09,

la A.S.D. EUROPA contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice sportivo al

proprio calciatore DECICCO Alessandro, con provvedimento pubblicato sul Comunicato

ufficiale della Delegazione provinciale di Alessandria n° 40 del 30/04/09.

La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore

in relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la

partita SAVOIA – EUROPA, disputatasi il 26/04/09 nell’ambito del Campionato di

Seconda Categoria – Girone Q.

La Commissione disciplinare territoriale,

• rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette

giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la

decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo

di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;

• osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la

trattazione del merito;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta

versata dalla A.S.D. EUROPA e, conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore DECICCO Alessandro.

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