COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 dell’11 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. EUROPA GRUMESE - G.S. ATLETICO VIESTE del 3 maggio 2009 (Reclamo della
società A.S.D. EUROPA GRUMESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per la disputa di 4 gare a porte chiuse e in campo neutro, ammenda di €
1000,00 e inibizione allenatore ABBRESCIA Domenico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 68 in data 7/5/2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- sentiti l’arbitro e i due assistenti della gara innanzi citata che hanno reso supplemento dei rispettivi
rapporti;
- sentito altresì, il Commissario di Campo che ha reso anch’egli, un supplemento di rapporto;
- ritenuto che i fatti addebitati alla società A.S.D. EUROPA GRUMESE, si sono verificati al di fuori del
controllo della terna arbitrale ma, con certezza, verificati dal Commissario di Campo;
- ritenuto, tuttavia, che può accedersi ad un ridimensionamento delle sanzioni inflitte dal primo giudice,
non solo per la limitata gravità dei fatti occorsi, ma anche a seguito e, per effetto, del fattivo
comportamento ed intervento del presidente della società A.S.D. EUROPA GRUMESE con la
collaborazione del sindaco di Grumo Appula e delle forze dell’ordine presenti
PQM;
DELIBERA
- ridursi a n. 2 giornate la sanzione sportiva della disputa delle gare a porte chiuse in campo neutro a
carico della società A.S.D. EUROPA GRUMESE;
- ridurre l’inibizione al sig. ABBRESCIA Domenico al 31/12/2009 e confermarsi l’ammenda di €1000,00;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.