COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento pro

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 75 dell’11 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 1/4/2009 (prot. n.5966/566 pf 0809 GR/mg)

nei confronti di:

- Presicce Giampiero Donato , quale Presidente della soc. sportiva Neretina Calcio;

- della Soc. Sportiva Neretina Calcio;

PER RISPONDERE

- il primo della violazione di cui all'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai

principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo impedito ad altro tesserato, nella fattispecie un

osservatore AIA della sezione di Brindisi, di svolgere il proprio operato in conformità all'incarico ricevuto;

- la società sportiva Neretina Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del

Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio Presidente.

FATTO

Con nota del 24/10/2008 (prot. 166/VT) il Presidente del Comitato Reg.le Puglia - dott. Vito Tisci -,

trasmetteva alla Procura Federale della FIGC, un esposto del Presidente del Comitato Regionale Arbitri

della Puglia, dott. Efisio Casu, datato 6/10/08 (prot. 257/EC/d c), nel quale veniva riferito che al termine

della gara “Neretina Calcio – Otranto”, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria e

disputata a Nardò, il Presidente della Società “Neretina Calcio”, aveva impedito, usando anche frasi

ingiuriose, all'osservatore arbitrale, Sig. Martucci Angelo, della Sezione di Brindisi, di accedere agli

spogliatoi per effettuare il colloquio di fine gara con l'arbitro.

Esperite dal collaboratore della Procura Federale – avv. Antonio Taddeo -, le relative indagini, con nota

dell'1/4/09 il V. Procuratore Federale avv. Giorgio Ricciardi deferiva a questa Commissione la società

Neretina Calcio ed il suo presidente sig. Giampiero Donato Presicce, per rispondere delle violazioni e

degli addebiti loro mossi.

Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc. a.r. del 15/5/2009, la Commissione Disciplinare

Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate, per l'udienza dell'8/6/09 alla quale

compariva solo l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale.

Non comparivano, la soc. Neretina Calcio ed il suo Presidente sig. Giampiero Donato Presicce,

ancorchè regolarmente convocati.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Monaco il quale, per la

Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi le seguenti sanzioni:

- al sig. Giampiero Donato Presicce, Presidente della soc. Neretina Calcio, l'inibizione di mesi

tre;

- alla soc. Neretina Calcio, l'ammenda di €.500,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La documentazione acquisita agli atti del procedimento consente di ritenere ampiamente provata la

responsabilità del sig. Giampiero Donato Presicce, nell'aver impedito – a fine gara – l'accesso agli

spogliatoi, all'osservatore arbitrale sig. Angelo Martucci.

Divieto che il deferito sig. Presicce ha riconosciuto ed ammesso di aver reiteratamente esercitato nei

confronti del sig. Martucci, nonostante la verifica e l'avvenuto accertamento della qualità di osservatore

arbitrale di quest'ultimo, così contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, a cui

sono tenuti tutti i tesserati in generale ed ancor più i presidenti di sodalizi sportivi.

Il sig. G.D. Presicce va pertanto punito come da dispositivo.

Alla affermazione di responsabilità del sig. Presicce, consegue la relativa affermazione di responsabilità

diretta della società Neretina Calcio (per l'operato del suo Presidente ai sensi dell'art.4 n.1 C.G.S.) che va

quindi adeguatamente punita come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, aderendo alle richieste formulate dal S. Procuratore Federale, la Commissione

Disciplinare Territoriale Puglia

DELIBERA

- infliggersi al sig. Presicce Giampiero Donato la inibizione di mesi tre;

- infliggersi alla società Neretina Calcio l'ammenda di €.500,00.

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