COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 75 dell’11 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. EUROPA GRUMESE - G.S. ATLETICO VIESTE del 3 maggio 2009 (Reclamo della

società A.S.D. EUROPA GRUMESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice

Sportivo a carico della società per la disputa di 4 gare a porte chiuse e in campo neutro, ammenda di €

1000,00 e inibizione allenatore ABBRESCIA Domenico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato

Ufficiale n. 68 in data 7/5/2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  sentiti l’arbitro e i due assistenti della gara innanzi citata che hanno reso supplemento dei rispettivi

rapporti;

-  sentito altresì, il Commissario di Campo che ha reso anch’egli, un supplemento di rapporto;

-  ritenuto che i fatti addebitati alla società A.S.D. EUROPA GRUMESE, si sono verificati al di fuori del

controllo della terna arbitrale ma, con certezza, verificati dal Commissario di Campo;

-  ritenuto, tuttavia, che può accedersi ad un ridimensionamento delle sanzioni inflitte dal primo giudice,

non solo per la limitata gravità dei fatti occorsi, ma anche a seguito e, per effetto, del fattivo

comportamento ed intervento del presidente della società A.S.D. EUROPA GRUMESE con la

collaborazione del sindaco di Grumo Appula e delle forze dell’ordine presenti

PQM;

DELIBERA

-  ridursi a n. 2 giornate la sanzione sportiva della disputa delle gare a porte chiuse in campo neutro a

carico della società A.S.D. EUROPA GRUMESE;

-  ridurre l’inibizione al sig. ABBRESCIA Domenico al 31/12/2009 e confermarsi l’ammenda di €1000,00;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

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