COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con no
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 6/4/2009 (prot. n.6103/540 pf 08-09/AM/ma)
nei confronti :
- del sig. Cosimo Chirico, presidente dell'A.S.D. Leonessa Altamura, per violazione dell'art.1 del
C.G.S. in relazione all'art.5 del C.G.S.;
- della soc. A.S.D. Leonessa Altamura, ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS (in relazione all'art.5
comma 2 CGS) per responsabilità diretta, per l'infrazione ascritta al suo presidente.
FATTO
Con nota del 7/11/2008, il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, trasmetteva alla
Procura Federale copia della missiva inviata il 6/11/08 a numerosi organi della FIGC, dal sig. Cosimo
Chirico, Presidente della ASD Leonessa Altamura con cui, nel lamentare il mancato pagamento, da parte
della Ternana Calcio, del premio di addestramento e di formazione del calciatore Perney Julien Cristian,
aggiungeva a commento, testualmente che: “......a ciò si aggiunga il perdurante silenzio della Lega
Italiana Calcio Professionistico, gerente l'associazione presso cui è iscritta la Ternana Calcio spa, e si
invita il Presidente Federale a voler richiamare la Lega Prof. al rispetto della normativa federale e del
proprio ruolo istituzionale, quale garante della correttezza e lealtà nei rapporti tra le compagnie affiliate
alla F.I.G.C. .....”.
Esperite le relative indagini e ritenute le dichiarazioni innanzi riportate, lesive del prestigio, della
reputazione e della credibilità delle istituzioni federali, la Procura Federale con la succitata nota del
6/4/2009, deferiva a questa Commissione l'ASD Leonessa Altamura ed il suo presidente, per rispondere
delle violazioni e degli addebiti loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia, con racc.a.r. del 25/5/2009 disponeva la convocazione davanti a sé delle parti
succitate, per l'udienza del 15/6/09 alla quale comparivano:
- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale della FIGC;
- ed il sig. Di Leo Pietro, attuale presidente dell'ASD Leonessa Altamura, assistito dall'avv.
Antonio Gatta, in sostituzione e per delega dell'avv. Mattia Grassoni.
Dato atto della Memoria Difensiva inviata in data 8/6/2009 dalla ASD Leonessa Altamura, dal sig. Cosimo
Chirico (ex presidente) e dal sig. Pietro Di Leo (attuale presidente) e dichiarata chiusa la fase istruttoria
dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Gatta (nell'interesse dell'ASD Leonessa Altamura e del sig.
Cosimo Chirico) il quale esponeva le sue tesi difensive e si riservava di concludere dopo l'intervento
dell'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, il quale dopo ampia discussione concludeva
chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l'effetto infliggersi le seguenti punizioni sportive:
- per il sig. Cosimo Chirico la inibizione di mesi due;
- per l'ASD Leonessa Altamura l'ammenda di €.3.000,00.
Contestava tali conclusioni e richieste l'avv. Gatta il quale, dopo ampia discussione chiedeva
l'assoluzione con formula ampia per i propri difesi ed in linea del tutto subordinata - attesa la buona fede
dei suoi rappresentati – chiedeva che gli stessi fossero eventualmente puniti con il minimo delle sanzioni
previste dalle norme federali
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi difensiva dei deferiti (indubbiamente suggestiva ma non condivisibile), risulta completamente
incentrata sull'esimente del diritto di critica, che escluderebbe la responsabilità della ASD Leonessa
Altamura e del suo Presidente sig. Cosimo Chirico, il quale aveva ritenuto – in perfetta buona fede -, di
poter legittimamente affermare che i mancati riscontri ai ripetuti solleciti da lui inviati, fossero attribuibili a
mera “.....inerzia da parte degli organi deputati alla tutela delle proprie ragioni, tanto da giustificare il
richiamo al rispetto della normativa federale ….” (testuale dalla Memoria Difensiva dell'ASD Leonessa
Altamura dell'8/6/09).
Una tale singolare tesi non può essere fatta propria da questa Commissione che ritiene invece, di poter
condividere la tesi accusatoria della Procura Federale secondo cui devono ritenersi lesive del prestigio,
della reputazione e della credibilità delle istituzioni federali le manifestazioni di dissenso, (contenute nella
missiva del 6/11/2008 della ASD Leonessa Altamura) che, lungi dall'assurgere a dignità di un legittimo
diritto di critica, appaiono fermamente censorie perchè così testualmente espresse: “....A ciò si aggiunga
il perdurante silenzio della Lega Italiana Calcio professionistico, gerente l'associazione presso cui è
iscritta la Ternana Calcio spa e si invita il Presidente Federale a voler richiamare la Lega Pro al
rispetto della normativa federale e del proprio ruolo istituzionale, quale garante della correttezza e
lealtà nei rapporti tra le compagini affiliate alla F.I.G.C. “ (testuale).
Facendo infatti totale astrazione dall'errata valutazione dei destinatari delle numerose missive inviate
dall' ASD Leonessa Altamura in epoca precedente a quella del 6/11/08, - oggetto d'esame in questa
sede -, (missive che avrebbero dovuto essere inviate - quali solleciti di pagamento e di costituzioni in
mora -, alla Ternana Calcio spa e non ad altri “..........soggetti federali.....”); non v'è dubbio che le
espressioni adottate dall'ASD Leonessa Altamura con la nota più volte citata del 6/11/08 (innanzi
testualmente riportate) costituiscano, una espressa e chiara (quanto illegittima ed inopportuna) censura
all'operato della Lega Italiana Calcio Professionistico, nel presupposto (diremo subito errato) che
quest'ultima avrebbe “disatteso” le decisioni di organi federali, venendo così meno al rispetto di norme
federali ed al proprio ruolo istituzionale, tanto da sollecitare il Presidente Federale “.........a voler
richiamare la Lega Pro al rispetto della normativa......” (testuale dalla lettera 6/11/08 dell'ASD Leonessa
Altamura).
Indiscussa essendo quindi la responsabilità dei deferiti, può tuttavia agli stessi accordarsi il beneficio
dell'attenuante della buona fede, e quindi punirli come da dispositivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara l'ASD Leonessa Altamura ed il suo Presidente
dell'epoca sig. Cosimo Chirico, responsabili degli addebiti loro mossi ed infligge agli stessi le seguenti
sanzioni:
- al sig. Cosimo Chirico già presidente dell'ASD Leonessa Altamura, la inibizione di mesi due;
- alla ASD Leonessa di Altamura per responsabilità diretta (art.4 n.1 C.G.S.) l'ammenda di
€.1.000,00
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