COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con no

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 6/4/2009 (prot. n.6103/540 pf 08-09/AM/ma)

nei confronti :

- del sig. Cosimo Chirico, presidente dell'A.S.D. Leonessa Altamura, per violazione dell'art.1 del

C.G.S. in relazione all'art.5 del C.G.S.;

- della soc. A.S.D. Leonessa Altamura, ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS (in relazione all'art.5

comma 2 CGS) per responsabilità diretta, per l'infrazione ascritta al suo presidente.

FATTO

Con nota del 7/11/2008, il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, trasmetteva alla

Procura Federale copia della missiva inviata il 6/11/08 a numerosi organi della FIGC, dal sig. Cosimo

Chirico, Presidente della ASD Leonessa Altamura con cui, nel lamentare il mancato pagamento, da parte

della Ternana Calcio, del premio di addestramento e di formazione del calciatore Perney Julien Cristian,

aggiungeva a commento, testualmente che: “......a ciò si aggiunga il perdurante silenzio della Lega

Italiana Calcio Professionistico, gerente l'associazione presso cui è iscritta la Ternana Calcio spa, e si

invita il Presidente Federale a voler richiamare la Lega Prof. al rispetto della normativa federale e del

proprio ruolo istituzionale, quale garante della correttezza e lealtà nei rapporti tra le compagnie affiliate

alla F.I.G.C. .....”.

Esperite le relative indagini e ritenute le dichiarazioni innanzi riportate, lesive del prestigio, della

reputazione e della credibilità delle istituzioni federali, la Procura Federale con la succitata nota del

6/4/2009, deferiva a questa Commissione l'ASD Leonessa Altamura ed il suo presidente, per rispondere

delle violazioni e degli addebiti loro mossi.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare

Territoriale Puglia, con racc.a.r. del 25/5/2009 disponeva la convocazione davanti a sé delle parti

succitate, per l'udienza del 15/6/09 alla quale comparivano:

- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale della FIGC;

- ed il sig. Di Leo Pietro, attuale presidente dell'ASD Leonessa Altamura, assistito dall'avv.

Antonio Gatta, in sostituzione e per delega dell'avv. Mattia Grassoni.

Dato atto della Memoria Difensiva inviata in data 8/6/2009 dalla ASD Leonessa Altamura, dal sig. Cosimo

Chirico (ex presidente) e dal sig. Pietro Di Leo (attuale presidente) e dichiarata chiusa la fase istruttoria

dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Gatta (nell'interesse dell'ASD Leonessa Altamura e del sig.

Cosimo Chirico) il quale esponeva le sue tesi difensive e si riservava di concludere dopo l'intervento

dell'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, il quale dopo ampia discussione concludeva

chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l'effetto infliggersi le seguenti punizioni sportive:

- per il sig. Cosimo Chirico la inibizione di mesi due;

- per l'ASD Leonessa Altamura l'ammenda di €.3.000,00.

Contestava tali conclusioni e richieste l'avv. Gatta il quale, dopo ampia discussione chiedeva

l'assoluzione con formula ampia per i propri difesi ed in linea del tutto subordinata - attesa la buona fede

dei suoi rappresentati – chiedeva che gli stessi fossero eventualmente puniti con il minimo delle sanzioni

previste dalle norme federali

MOTIVI DELLA DECISIONE

La tesi difensiva dei deferiti (indubbiamente suggestiva ma non condivisibile), risulta completamente

incentrata sull'esimente del diritto di critica, che escluderebbe la responsabilità della ASD Leonessa

Altamura e del suo Presidente sig. Cosimo Chirico, il quale aveva ritenuto – in perfetta buona fede -, di

poter legittimamente affermare che i mancati riscontri ai ripetuti solleciti da lui inviati, fossero attribuibili a

mera “.....inerzia da parte degli organi deputati alla tutela delle proprie ragioni, tanto da giustificare il

richiamo al rispetto della normativa federale ….” (testuale dalla Memoria Difensiva dell'ASD Leonessa

Altamura dell'8/6/09).

Una tale singolare tesi non può essere fatta propria da questa Commissione che ritiene invece, di poter

condividere la tesi accusatoria della Procura Federale secondo cui devono ritenersi lesive del prestigio,

della reputazione e della credibilità delle istituzioni federali le manifestazioni di dissenso, (contenute nella

missiva del 6/11/2008 della ASD Leonessa Altamura) che, lungi dall'assurgere a dignità di un legittimo

diritto di critica, appaiono fermamente censorie perchè così testualmente espresse: “....A ciò si aggiunga

il perdurante silenzio della Lega Italiana Calcio professionistico, gerente l'associazione presso cui è

iscritta la Ternana Calcio spa e si invita il Presidente Federale a voler richiamare la Lega Pro al

rispetto della normativa federale e del proprio ruolo istituzionale, quale garante della correttezza e

lealtà nei rapporti tra le compagini affiliate alla F.I.G.C. “ (testuale).

Facendo infatti totale astrazione dall'errata valutazione dei destinatari delle numerose missive inviate

dall' ASD Leonessa Altamura in epoca precedente a quella del 6/11/08, - oggetto d'esame in questa

sede -, (missive che avrebbero dovuto essere inviate - quali solleciti di pagamento e di costituzioni in

mora -, alla Ternana Calcio spa e non ad altri “..........soggetti federali.....”); non v'è dubbio che le

espressioni adottate dall'ASD Leonessa Altamura con la nota più volte citata del 6/11/08 (innanzi

testualmente riportate) costituiscano, una espressa e chiara (quanto illegittima ed inopportuna) censura

all'operato della Lega Italiana Calcio Professionistico, nel presupposto (diremo subito errato) che

quest'ultima avrebbe “disatteso” le decisioni di organi federali, venendo così meno al rispetto di norme

federali ed al proprio ruolo istituzionale, tanto da sollecitare il Presidente Federale “.........a voler

richiamare la Lega Pro al rispetto della normativa......” (testuale dalla lettera 6/11/08 dell'ASD Leonessa

Altamura).

Indiscussa essendo quindi la responsabilità dei deferiti, può tuttavia agli stessi accordarsi il beneficio

dell'attenuante della buona fede, e quindi punirli come da dispositivo

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara l'ASD Leonessa Altamura ed il suo Presidente

dell'epoca sig. Cosimo Chirico, responsabili degli addebiti loro mossi ed infligge agli stessi le seguenti

sanzioni:

- al sig. Cosimo Chirico già presidente dell'ASD Leonessa Altamura, la inibizione di mesi due;

- alla ASD Leonessa di Altamura per responsabilità diretta (art.4 n.1 C.G.S.) l'ammenda di

€.1.000,00

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