COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

GARA: STRUDA’ - PRO CASTROMEDIANO del 14/3/2009

Reclamo della società A.S. STRUDA’ in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a

carico dei calciatori MIGGIANO GIANMARCO e DE CARLO SAMUELE, pubblicati su C.U. n° 39 del

19/3/2009 della Delegazione Provinciale di Lecce.

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

rilevato che il ricorso proposto appare volto solo alla mitigazione delle sanzione inflitta ai giovani calciatori

squalificati, ammettendosi implicitamente la condotta sanzionabile;

rilevato, altresì, che la procedura adottata è pienamente conforme alla normativa regolamentare;

che per quanto sopra descritto la gara ha avuto un regolare svolgimento;

che la sanzione irrogata a carico di entrambi i calciatori appare obiettivamente adeguata alla gravità dei

fatti contestata;

DELIBERA

-  rigettarsi il proposto reclamo;

-  addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società istante.

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