COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
Gara: U.S.D. GIOVENTU SAN DONATO - A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO del 19 aprile
2009 (Reclamo della società A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO in opposizione ai
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente TRAMACERE Rocco,
calciatori ERROI Gianluca, LEZZI Maurizio e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 44 in data 23.4.2009 della Delegazione Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
Comunicato Ufficiale n. 71 - pag. 35 di 35
- rilevato che dalla lettura degli atti ufficiali è emerso che il comportamento dal dirigente sig.
TRAMACERE Rocco, pur violento e antisportivo, non ha provocato danni fisici all’arbitro di particolare
entità per cui più adeguata alla gravità dei fatti occorsi si appalesa la inibizione fino al 30 giugno 2010;
- considerato che non meritano né modifica e né censura le decisioni adottate dal primo giudice nei
confronti dei calciatori ERROI Gianluca e LEZZI Maurizio responsabili rispettivamente di particolare
comportamento violento ed antisportivo per cui vanno confermate le sanzioni a ciascuno di essi
irrogate e ritenute adeguate ai rispettivi addebiti loro mossi;
- ritenuto invece, che, per il comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara e all’uscita
dallo spogliatoio da parte di persone non identificate, può accedersi ad una riduzione della sanzione
dell’ammenda ad € 100,00 attesa la fattiva collaborazione del massaggiatore della società A.S.D.
GRUPPO SPORT PRO LEVERANO sig. MANGIA Luigi, a tutela dell’arbitro
P.Q.M.
DELIBERA
- ridurre al 30 giugno 2010 l’inibizione inflitta al sig. TRAMACERE Rocco;
- ridurre a € 100,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO,
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.