COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Gara: U.S.D. GIOVENTU SAN DONATO - A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO del 19 aprile

2009 (Reclamo della società A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO in opposizione ai

provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente TRAMACERE Rocco,

calciatori ERROI Gianluca, LEZZI Maurizio e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul

Comunicato Ufficiale n. 44 in data 23.4.2009 della Delegazione Provinciale di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

Comunicato Ufficiale n. 71 - pag. 35 di 35

-  rilevato che dalla lettura degli atti ufficiali è emerso che il comportamento dal dirigente sig.

TRAMACERE Rocco, pur violento e antisportivo, non ha provocato danni fisici all’arbitro di particolare

entità per cui più adeguata alla gravità dei fatti occorsi si appalesa la inibizione fino al 30 giugno 2010;

-  considerato che non meritano né modifica e né censura le decisioni adottate dal primo giudice nei

confronti dei calciatori ERROI Gianluca e LEZZI Maurizio responsabili rispettivamente di particolare

comportamento violento ed antisportivo per cui vanno confermate le sanzioni a ciascuno di essi

irrogate e ritenute adeguate ai rispettivi addebiti loro mossi;

-  ritenuto invece, che, per il comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara e all’uscita

dallo spogliatoio da parte di persone non identificate, può accedersi ad una riduzione della sanzione

dell’ammenda ad € 100,00 attesa la fattiva collaborazione del massaggiatore della società A.S.D.

GRUPPO SPORT PRO LEVERANO sig. MANGIA Luigi, a tutela dell’arbitro

P.Q.M.

DELIBERA

-  ridurre al 30 giugno 2010 l’inibizione inflitta al sig. TRAMACERE Rocco;

-  ridurre a € 100,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO,

confermarsi nel resto le impugnate decisioni;

-  non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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