COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 4 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 74 del 4 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 18/3/2009 (prot. n.4552/624-PF/08,09/SP

Fda) nei confronti di:

Pietro Caputo, Presidente ASD Real Altamura;

Arcangelo Lenoci, Presidente ACD Acquaviva;

Paolo Soccorso Dell'Erba, Presidente ASD Apricena;

Vincenzo Fiorentino, Presidente ASD Atletico Mola;

Ippazio Caputo, Presidente ASD Atletico Nardò;

Lorenzo Diana Spina, Presidente G.S. Atletico Vieste;

Vincenzo Miggiano, Presidente ASD Gioventù Calcio Muro;

Cosimo Chirico, Presidente ASD Leonessa Altamura;

Vito Salvatore Ippedico, Presidente ASD Ruvo;

Gianluigi Rosafio, Presidente ASD Taurisano;

Raffaele Ceglia, Presidente Pol. Virgilio Maroso Candela

nonché delle società

1) – ASD REAL ALTAMURA

2) - ACD ACQUAVIVA

3) - ASD APRICENA

4) - ASD ATLETICO MOLA

5) - ASD ATLETICO NARDO'

6) - G.S. ATLETICO VIESTE

7) - ASD GIOVENTU' CALCIO MURO

8) - ASD LEONESSA ALTAMURA

9) - ASD RUVO

10) - ASD TAURISANO

11) - POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA

PER RISPONDERE

1. i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art.32 comma 1 e 7 del

Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della LND per come

richiamate al capitolo A4 – lett.F, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la

propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e

Scolastica oppure, in alternativa, al campionato “Juniores – Under 18” nella stagione sportiva 2008/2009.

2. le seconde per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro

Presidenti.

FATTO

Su segnalazione del Presidente del Comitato Territoriale Puglia la Procura Federale accertava che le

società su menzionate partecipanti, l'ASD Real Altamura al campionato di “Eccellenza” e le altre al

campionato di “Promozione”, avevano disatteso all'obbligo di svolgere, con una propria squadra, attività

giovanile nella stagione sportiva 2008/2009;

Con la succitata nota del 19/3/2009 il Procuratore Federale della FIGC, dopo aver:

- rilevato che alle società di Eccellenza e Promozione faceva, obbligo (giusta C.U. n.1 del 01/7/2008 della

L.N.D. emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art.49.1 lettera A per quanto riguarda il

Campionato di “Eccellenza” e lettera B per quanto concerne il Campionato di “Promozione”, della NOIF

e degli artt.23 ed 32 comma 1° del Regolamento della LND), di svolgere attività giovanile con una propria

squadra ai Campionati indetti dal Settore, nonché all'attività giovanile della Lega;

- dopo aver ritenuto che l'omissione, per come indicato dal Comitato Regionale Puglia della LND, con

propria nota del 20 novembre 2008, integrava gli estremi della violazione di cui all'art.32 comma 1°

Regolamento della LND ascrivibile per immedisimazione organica ai rispettivi presidenti innanzi

menzionati

deferiva

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la società ed i rispettivi Presidenti come innanzi indicati,

perchè rispondessero delle violazioni loro addebitate.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con raccomandate AR del 20/4/09

– 5/5/09 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione di tutte le parti

innanzi indicate per l'udienza del 18/5/09, nel corso della quale comparivano:

- l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;

- il sig. Vincenzo Fiorentino per la soc. Atletico Mola quale Presidente;

- il sig. Savi Luciano per l'ASD Ruvo – quale Presidente ;

- il sig. Di Leo Pietro, per l'ASD Leonessa Altamura – quale delegato;

- il sig. Luigi Lorusso per l'ASD Real Altamura, quale delegato;

- ed il sig. Arcangelo Lenoci per l'ACD Acquaviva quale delegato.

Non comparivano,benchè regolarmente convocate le soc. ASD Taurisano, ASD Atletico Nardò; ASD

Apricena ; G.S. Atletico Vieste che, tuttavia inviavano Memorie Difensive delle quali veniva data lettura.

Non comparivano né inviavano deduzioni a difesa, la soc. Giovanni Calcio Muro e la soc. Polisp. Virgilio

Maroso Candela ed i loro rispettivi presidenti.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, l'avv. Giuseppe Monaco, nella qualità di S.

Procuratore Federale, ed i sig.ri Vincenzo Fiorentino (per sé e per la Soc. Atletico Mola); SAVI Luciano

(per l'ASD Ruvo e per il suo Presidente sig. Vito Salvatore Ippedico); Di Leo Pietro (per l'ASD Leonessa

Altamura e per il suo Presidente sig. Cosimo Chirico); Lorusso Luigi (per l'ASD Real Altamura e per il

sig. Pietro Caputo), Lenoci Arcangelo (per sé e per l'ACD Acquaviva ) dichiaravano di aver fra loro

concordato, ai sensi dell'art. 23 CGS la misura delle sanzioni ridotte, come segue:

Comunicato Ufficiale n. 74 - pag. 41 di 43

- alla soc. Atletico Mola l'ammenda di €.1.600,00;

- al sig. Vincenzo Fiorentino, presidente della soc. Atletico Mola l'inibizione di mesi 1;

- all'ASD Ruvo, l'ammenda di €.1.600,00;

- al sig. Vito Salvatore Ippedico presidente dell'ASD Ruvo, la inibizione di mesi 1;

- all'ASD Leonessa Altamura l'ammenda di €.1.600,00;

- al sig. Cosimo Chirico, presidente dell'ASD Leonessa Altamura l'inibizione di mesi 1;

- all'ASD Real Altamura (partecipante al campionato di “Eccellenza”) l'ammenda di €.2.000,00

(parzialmente compensata perchè già versata nella misura di €.1.400,00 all'atto della iscrizione al

campionato “juniores” non più disputato);

- al sig. Pietro Caputo presidente dell'ASD Real Altamura l'inibizione di mesi 2;

- all'ACD Acquaviva l'ammenda di €.1.600,00;

- al sig. Arcangelo Lenoci, presidente dell'ACD Acquaviva l'inibizione di mesi 1,

La Commissione, preso atto dell'accordo intervenuto fra la Procura Federale, le società ed i rispettivi

presidenti succitati, si riservava l'esame ed ogni conseguente decisione.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria preliminare dibattimentale il Presidente dava la parola al

S.Procuratore Federale per le sue richieste conclusive nei confronti degli altri deferiti non compresi fra

quelli innanzi menzionati.

L'avv. Monaco, nella citata qualità, dopo ampia discussione concludeva e chiedeva:

- per la ASD Taurisano (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria

difensiva inviata il 18/5/09) la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00; e per il suo Presidente sig.

Gianluca Rosafio, la inibizione di mesi 2;

- per la ASD Atletico Nardò (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria

difensiva inviata il 24/4/2009) la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00 e per il suo Presidente sig.

Ippazio Caputo la inibizione di mesi 2;

- per la ASD Apricena (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria

difensiva inviata il 27/4/09) la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00; e per il suo Presidente sig.

Paolo Soccorso Dell'Erba, la inibizione di mesi 2;

- per la AS Atletico Vieste (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria

difensiva inviata il 28/4/09) la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00 e per il suo Presidente sig.

Lorenzo Diana Spina, l'inibizione di mesi 2;

- per la soc. Giov. Calcio Muro (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di €.2.500,00 e per il suo

Presidente sig. Vito Miggiano la inibizione di mesi 3;

- per la soc. Pol. Virgilio Maroso Candela (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di

€.2.500,00 e per il suo Presidente sig. Raffaele Ceglia la inibizione di mesi 3.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti, sia perchè ammesse

dalla maggior parte di essi, sia perchè non contestate da chi non è comparso per giustificarle.

Va quindi affermata la loro responsabilità e ciascuno di essi va punito, in maniera diversificata, per i

motivi che seguono.

Per quanto attiene alle società (ASD Atletico Mola, ASD Ruvo, ASD Leonessa Altamura, ASD Real

Altamura e ASD Acquaviva) ed ai rispettivi loro presidenti che, ai sensi dell'art.23 C.G.S., hanno

concordato con la Procura Federale la sanzione ridotta, la Commissione ritiene di poter aderire (e quindi

di disporne l'applicazione come da dispositivo), agli accordi raggiunti ed alla misura di essi perchè

adeguati e ragguagliati ai costi della omessa e/o mancata iscrizione ai campionati di competenza.

Per quanto invece attiene alle società (G.S. Atletico Vieste, ASD Taurisano, ASD Atletico Nardò, ASD

Apricena) ed ai loro rispettivi presidenti, non comparsi, ma che hanno inviato loro Memorie Difensive; va

subito detto che le argomentazioni addotte con i succitati scritti difensivi, non costituiscono motivi di

esonero da responsabilità, ma solo attenuanti generiche ritenute ricorrenti dalla Procura Federale ed

applicate in sede di richiesta delle relative sanzioni che, - condivise – vanno irrogate come da dispositivo.

Da ultimo, per quanto invece attiene alle società deferite ed ai loro rispettivi presidenti non comparsi

(ASD Gioventù Calcio Muro e Pol. Virgilio Maroso Candela), non essendo revocabili in dubbio le rispettive

loro responsabilità per gli addebiti loro mossi – anche perchè non contestati -, vanno condivise ed

applicate le sanzioni indicate dalla Procura Federale, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia

DELIBERA

infliggersi:

- alla ASD Atletico Mola la sanzione dell'ammenda di €.1.600,00 ed al suo Presidente:

sig. Vincenzo Fiorentino la inibizione di mesi 1

- alla ASD Ruvo la sanzione dell'ammenda di €.1.600,00 ed al suo Presidente:

- sig. Vito Salvatore Ippedico la inibizione di mesi 1;

- alla ASD Leonessa Altamura la sanzione dell'ammenda di €.1.600,00 ed al suo Presidente:

- sig. Cosimo Chirico la inibizione di mesi 1;

- all'ASD Real Altamura la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00 (in parte compensabile con

l'importo della iscrizione di €.1.400,00 già versato), ed al suo Presidente:

- sig. Pietro Caputo, la inibizione di mesi 2;

- alla ACD Acquaviva la sanzione dell'ammenda di €.1.600,00 ed al suo Presidente:

- sig. Arcangelo Lenoci, la inibizione di mesi 1 ;

- alla G.S. Atletico Vieste la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00 ed al suo Presidente:

- sig. Lorenzo Diana Spina la inibizione di mesi 2;

- alla ASD Taurisano la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00, ed al suo Presidente:

- sig. Gianluca Rosafio la inibizione di mesi 2;

- alla ASD Atletico Nardò la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00 ed al suo Presidente:

- sig. Ippazio Caputo la inibizione di mesi 2;

- alla ASD Apricena la sanzione dell'ammenda di €.2.000,00, e per il suo Presidente:

- sig. Paolo Soccorso Dell'Erba la inibizione di mesi 2;

- alla Soc. Gioventù Calcio Muro la sanzione dell'ammenda di €.2.500,00 e per il suo Presidente:

- sig. Vito Miggiano la inibizione di mesi 3;

- alla Pol. Virgilio Maroso Candela, la sanzione dell'ammenda di €.2.500,00 e per il suo

Presidente:

- sig. Raffaele Ceglia la inibizione di mesi 3.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Discimplinare Territoriale Puglia del 18/5/09.

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