COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 – Reclamo A.S.D. Taggia avverso la sanzione sportiva di perdita della ga
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 82 - Reclamo A.S.D. Taggia avverso la sanzione sportiva di perdita della gara di Coppa Imperia Juniores Taggia - Golfo Scogliera del 23 aprile 2009.
C.U. n. 49 del 30 Aprile 2009 D.P. di Imperia.
Il reclamo è inammissibile perchè non risulta soddisfatto l’obbligo di cui all’art. 33 comma 5 C.G.S. che prevede l’invio contestuale alla controparte dei motivi del reclamo.
Alla dichiarazione di improponibilità del reclamo consegue l’incameramento della tassa, addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 – Reclamo A.S.D. Taggia avverso la sanzione sportiva di perdita della ga"