COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 – Reclamo A.S.D. Taggia avverso la sanzione sportiva di perdita della ga

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 82 - Reclamo A.S.D. Taggia avverso la sanzione sportiva di perdita della gara di Coppa Imperia Juniores Taggia - Golfo Scogliera del 23 aprile 2009.

C.U. n. 49 del 30 Aprile 2009 D.P. di Imperia.

Il reclamo è inammissibile perchè non risulta soddisfatto l’obbligo di cui all’art. 33 comma 5 C.G.S. che prevede l’invio contestuale alla controparte dei motivi del reclamo.

Alla dichiarazione di improponibilità del reclamo consegue l’incameramento della tassa, addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).

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