COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Con atto del 6 aprile 2009 la Procura Federale ha deferito: – Scordato
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 04/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Con atto del 6 aprile 2009 la Procura Federale ha deferito:
- Scordato Giuseppe – all’epoca dei fatti presidente ed attualmente consigliere della A.S. Sanremo Boys.
- Bianco Francesco, presidente della U.S.D. Sanremese 1904.
- La società A.S. Sanremo Boys.
- La società USD Sanremese 1904,
per rispondere
§ il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere utilizzato, senza alcun titolo valido e riconosciuto, i loghi-marchi di proprietà della USD Sanremese Calcio, società inattiva, così ingenerando, non solo confusione verso i terzi, ma creando nocumento alla consorella USD Sanremese 1904, che, di fatto, ed a seguito di accordi con il Presidente della USD Sanremese Calcio, aveva precedentemente acquisito l'utilizzo di detti segni distintivi;
§ il sig. Bianco Francesco, della violazione di cui all'art 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sotto il profilo della violazione dell'obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva, essendo stato regolarmente ed espressamente invitato a presentarsi dal collaboratore della procura federale ed avvisato di tale obbligo. Nel caso specifico, per non essersi presentato nei giorni 11 Novembre ed 11 Dicembre 2008, dinnanzi al collaboratore della Procura Federale presso il Comitato Regionale Liguria, per essere ascoltato nell'ambito di un'indagine, peraltro provocata e/o sollecitata dallo stesso, con apposito esposto a propria firma;
§ la società AS Sanremo Boys, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato all'epoca dei fatti;
§ la società USD Sanremese 1904, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio presidente.
Espletati gli incombenti istruttori, all’odierna riunione è presente per la Procura Federale l’Avv. Marco Stefanini il quale ha sostenuto l’accusa concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:
- Scordato Giuseppe: inibizione temporanea di 6 mesi;
- A.S. Sanremo Boys: €. 1.000,00 di ammenda;
- Bianco Francesco: inibizione temporanea di 3 mesi;
- U.S.D. Sanremese 1904: ammenda di €. 200,00.
Con memoria difensiva datata 21/05/2009 si è costituito l’Avv. Mattia Grassani, nell’interesse della A.S. San Remo Boys e del sig. Giuseppe Scordato, contestando l’insussistenza dei presupposti per il deferimento disposto nei confronti dei suoi assistiti ed eccependo, in sintesi:
l’irrilevanza del c.d. marchio – logo nell’ambito F.I.G.C. ovvero l’assenza di norme nella disciplina federale dirette a tutelare tale diritto e, conseguentemente, sanzionare in caso di violazione;l’insussistenza di un diritto in capo a Sanremese Calcio S.r.l. (inattiva) e a U.S.D. Sanremese Calcio 1904 di utilizzo in esclusiva del marchio-logo detenuto dalla prima in quanto trattasi di marchio non registrato o perlomeno di cui la Procura non offre prova di registrazione; perché non esiste, inoltre, alcun atto diretto a dimostrare la cessione del marchio-logo da Sanremese Calcio S.r.l. a U.S.D. Sanremese 1904 ed il logo-marchio della società deferita è diverso da quello utilizzato dalla Sanremese Calcio S.r.l., la quale, peraltro, è inattiva; ed infine poiché, comunque, il logo-marchio in discussione rientra, in astratto, nella c.d. tutela c.d. debole, ovvero è privo di qualsivoglia “elaborazione creativa” richiamando i simboli dello stemma della città di Sanremo.Nessuno si è costituito ed è comparso per Bianco Francesco e U.S.D. Sanremese 1904 mentre per l’A.S. San Remo Boys ed il sig. Scordato Giuseppe, è comparso l’Avv. Stefano Vitale il quale, in forza di delega a sostituirlo dell’Avv. Mattia Grassani in data 26/05/2009, insiste per l’accoglimento della richiesta di proscioglimento dei suoi assistiti dagli addebiti contestati per le ragioni dedotte in atti.
La Commissione, esaminate le deduzioni e produzioni offerte dalle parti del procedimento, ritiene di dover accogliere, ed, in effetti, accoglie, l’istanza di proscioglimento dell’A.S. San Remo Boys e del sig. Scordato Giuseppe e, conseguentemente, di rigetto del deferimento disposto nei confronti dei medesimi, non risultando provato l’addebito disciplinare contestato dalla Procura Federale. La Commissione, infatti, non può non sottacere, come evidenziato dalla difesa della A.S. San Remo Boys e del sig. Scordato Giuseppe, l’assenza nella disciplina federale di norme a tutela del c.d. marchio-logo ed, altresì, la carenza, nella prova della commissione, di una condotta contraria ai principi di cui all’art. 1.comma 1 C.G.S.
Quanto al Signor Bianco Francesco, reo di aver ingiustificatamente disertato le convocazioni del Collaboratore della Procura Federale, e della USD Sanremese 1904 per responsabilità diretta, la Commissione, visti gli atti, non può che accoglierne il deferimento con le sanzioni di cui al dispositivo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare proscioglie da ogni addebito il signor Scordato Giuseppe e l’A.S. Sanremo Boys, infligge al signor Bianco Francesco l’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna l’USD Sanremese 1904 al pagamento dell’ammenda di € 100.00.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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