COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 11/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 89 – Reclamo ASD Nave 2008 avverso le squalifiche dei calciatori Tedeschi A

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 81 del 11/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 89 - Reclamo ASD Nave 2008 avverso le squalifiche dei calciatori Tedeschi Andrea fino al 31.03.2014, Melegari Thomas fino al 31 marzo 2013 e Orlandino Mattia fino al 15 agosto 2009 - Gara Intercomunale Beverino - Nave 2008 del 3 maggio 2009 Campionato Seconda Categoria.

C.U. n. 52 del 7 Maggio 2009 D.P. della Spezia.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, il reclamo non può trovare accoglimento.

La società oppone una versione dei fatti di segno diametralmente opposto alle risultanze ufficiali che riportano, in forma chiara e coerente, i gravi fatti di violenza compiuti nei confronti dell’arbitro dai calciatori Tedeschi Andrea (pugno al petto) e Melegari Thomas (tirata dei capelli). Tale versione va quindi disattesa per la prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte e le sanzioni vanno confermate.

Quanto al calciatore Orlandino Mattia reo d’aver spintonato l’arbitro e di averlo ingiuriato, la squalifica inflitta fino 15.8.2009 appare perfino scarsamente afflittiva in relazione al fermo estivo dell’attività ufficiale e va confermata.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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