COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 84 – Procura Federale – Deferimento dei signori Di Pietro Fabio, calciat

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 82 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 84 - Procura Federale - Deferimento dei signori Di Pietro Fabio, calciatore tesserato ASD Arci Pontecarrega, e Meola Stefano, dirigente ASD FC Real Genova per violazione dell'art. 1/1 CGS e delle Società ASD FC Real Genova e della ASD ARCI Ponte Carrega per responsabilità oggettiva.

Il Sostituto Procuratore Federale ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare:

Di Pietro Fabio, calciatore tesserato per l’ASD Arci Ponte Carrega, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. per aver preso indebitamente parte nel corso della stagione sportiva 2008-2009 a nove gare nelle fila della società ASD FC Real Genova.Meola Stefano, dirigente accompagnatore della società ASD FC Real Genova, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver sottoscritto le distinte delle nove gare in cui ha preso parte il calciatore Di Pietro Fabio attestando che i giocatori ivi riportati erano regolarmente tesserati per la società.La società ASD FC Real Genova, per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 C.G.S. derivante dalla violazione ascritta al proprio tesserato.L’ASD Arci Ponte Carrega per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 C.G.S. derivante dall’operato posto in essere da un proprio tesserato e dalle persone che comunque hanno svolto attività nell’interesse della società.

Alla odierna riunione, sono comparsi le parti deferite, con l’esclusione del calciatore Di Pietro Fabio, che non si sono avvalse della facoltà di produrre memorie difensive.

Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti per i quali ha richiesto le seguenti sanzioni:

-  Di Pietro Fabio calciatore tesserato soc. ASD Arci Ponte Carrega: squalifica per quattro giornate.

-  Meola Stefano – dirigente società ASD FC Real Genova: inibizione temporanea per mesi tre.

-  ASD FC Real Genova – penalizzazione di punti nove nella classifica del campionato di calcio 2009-2010 ed ammenda di € 800.

-  Società ASD Arci Ponte Carrega: ammenda di € 400.

Nella discussione è intervenuto il presidente della ASD FC Real Genova sostenendo la buona fede nel compimento dell’illecito, mentre il rappresentante della ASD Arci Ponte Carrega ha evidenziato come il fatto sia stato provocato da un errore dell’incaricato al rilascio della ricevuta del deposito delle liste di svincolo.

Osserva la Commissione Disciplinare che il deferimento deve essere accolto essendo gli addebiti contestati incontrovertibilmente dimostrati per tabulas dalla documentazione allegata all’atto di deferimento.

Quanto alle conseguenti sanzioni, queste sono quelle riportate nel dispositivo così determinate secondo equità, non potendo questa Commissione condividere né la misura richiesta dalla Procura Federale né il criterio sanzionatorio sostenuto, quello di infliggere, per quanto attiene alla responsabilità oggettiva della società ASD FC Real Genova, un punto di penalizzazione per ogni gara in cui il giocatore ha partecipato in posizione irregolare.  Tale criterio, infatti, non è previsto dal richiamato art. 10 comma 2 del C.G.S. che lascia all’organo giudicante la determinazione dell’entità della penalizzazione secondo la gravità della violazione. 

Quanto alla responsabilità oggettiva della ASD Arci Ponte Carrega, la stessa scaturisce dal comportamento omissivo nel non denunciare il fatto pur essendone a conoscenza ed aver atteso la gara contro l’ASD FC Real Genova, per produrre reclamo ed introitare i tre punti della vittoria a tavolino.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, delibera:

di squalificare il calciatore Di Pietro Fabio per quattro giornate effettive di gara;di inibire il dirigente Meola Stefano per mesi tre;di infliggere all’A.S.D. Real Genova la penalizzazione di punti cinque nel Campionato 2009-2010 condannandola al pagamento dell’ammenda di € 400,00;di condannare l’ASD Arci Ponte Carrega al pagamento dell’ammenda di € 100.
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