COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.136 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1.  A.S.D. ALIFE – Avverso Squalifica Calc

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato Ufficiale n.136 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.2.1.  A.S.D. ALIFE – Avverso Squalifica Calciatore – Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 127

(Gara ALIFE – JOYLAND  MATESINA del 19.04.2009 – Campionato 2^ Categoria Girone A – 12^ di Ritorno)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.

Preliminarmente la C.D. ritiene non necessaria la richiesta audizione della società in quanto dagli atti a disposizione, referto arbitrale e rapporto del commissario di campo, emerge con chiarezza la ricostruzione dell’accaduto.

La condotta posta in essere dal calciatore De Balsi Angelo, sicuramente censurabile per l’atteggiamento tenuto sia verso il direttore di gara che verso il massaggiatore della squadra avversaria, appare a questa C.D. sanzionabile con una misura meno grave di quella irrogata dal Giudice Sportivo. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere il ricorso della società A.S.D. Alife e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore De Balsi Angelo a quattro giornate.

Nulla per la tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it